Civile

Iscrizioni al ruolo del processo esecutivo, senza copie conformi l’azione si estingue

La Cassazione, sentenza n. 28513/2025, ha chiarito che non è ammessa sanatoria attraverso il deposito tardivo

di Francesco Machina Grifeo

Nel pignoramento immobiliare e presso terzi se entro il termine perentorio non si depositano copie, attestate conformi, agli originali, il pignoramento è inefficace e il processo esecutivo si estingue. Inoltre, è preclusa ogni sanatoria successiva. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 28513/2025 affermando un principio di diritto al termine di una lunga dissertazione che prende atto del Correttivo Cartabia del 2024.

Nel corso di un’espropriazione immobiliare, il giudice dell’esecuzione ha dichiarato l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo perché il creditore aveva depositato, entro i quindici giorni previsti dall’art. 557 c.p.c., copie dell’atto di pignoramento e del precetto prive dell’attestazione di conformità agli originali (attestazione presente solo sul titolo esecutivo). La produzione degli originali in udienza non è stata ritenuta idonea a sanare il vizio.

La creditrice ha proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. al Tribunale di Milano, che con ordinanza del 26 novembre 2024 ha rimesso alla Corte di cassazione, in via pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la seguente questione: se la mancanza dell’attestazione di conformità delle copie depositate ai sensi dell’art. 557 c.p.c. comporti inefficacia del pignoramento o costituisca mera irregolarità sanabile. A favore di quest’ultima tesi si era espresso il Procuratore generale.

Di tutt’altro avviso la Terza sezione civile.

Secondo un primo indirizzo la mancanza dell’attestazione di conformità degli atti da depositare al momento dell’iscrizione a ruolo del processo esecutivo, ai sensi degli artt. 557 c.p.c. (nell’esecuzione immobiliare) e 543 c.p.c. (nell’esecuzione presso terzi) costituisce una mera irregolarità formale sanabile, priva di conseguenze in termini di inefficacia del pignoramento; secondo un diverso orientamento, invece, la violazione delle norme sulla formazione del fascicolo dell’esecuzione e, dunque, l’omesso deposito dell’attestazione di conformità degli atti da allegare alla nota di iscrizione a ruolo, determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 630, comma 2, c.p.c., rilevabile anche d’ufficio.

Per la Suprema corte gli argomenti a favore della soluzione “della mera irregolarità sanabile”, in particolare quelli letterali e desumibili dal sistema generale dell’atto digitale, (oltre a essere di per sé molto deboli) “sono di fatto superati dalla modifica della formulazione letterale (ma non sostanziale) degli artt. 543 e 557 c.p.c., che non pare poter giustificare più dubbi sul collegamento dell’inefficacia del pignoramento al mancato deposito di “copie attestate conformi agli originali” degli atti necessari, con disposizione certamente valida per tutti gli atti processuali in questione, che esclude l’utilizzabilità delle disposizioni generali sugli atti digitali e le loro copie”.

L’attuale formulazione, prosegue la Corte, “risulta chiara ed esplicita nel ricollegare l’inefficacia del pignoramento (e l’estinzione del processo) al mancato deposito, in modalità telematica, delle “copie attestate conformi agli originali” di titolo esecutivo, atto di precetto e atto di pignoramento, cioè di copie dichiarate conformi agli originali, con attestazione in tal senso del difensore”. E allora “dinanzi ad un dato normativo chiaro ed univoco, eventuali argomenti sistematici in senso contrario dovrebbero essere dotati di particolare rilevanza”. Mentre al contrario “risultano del tutto destituiti di fondamento”.

Il Collegio si domanda poi se l’attestazione di conformità “sia un onere di così difficile esigibilità … al punto da imporre una interpretazione contra litteram”. La risposta è però negativa considerato che la “difficoltà dell’adempimento è oggettivamente e innegabilmente minima”. Né è ammissibile consentire il deposito tardivo dell’attestazione di conformità fino alla decisione sull’istanza di vendita, perché ciò contrasterebbe con il dato letterale della legge, sarebbe incompatibile con l’eccezione di estinzione proposta tempestivamente dal debitore e presupporrebbe un invito del giudice alla regolarizzazione, impossibile in presenza di un termine perentorio

Da qui l’affermazione del seguente principio di diritto: «L’iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall’avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo, onde non è suscettibile di sanatoria l’eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti».

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