L'adempimento del debito altrui può avvenire anche tramite un mandatario
Obbligazioni in genere - Adempimento - Del terzo pagamento effettuato dal mandatario ad un terzo per conto del mandante - Requisiti ex art. 1180 c.c. - Accertamento in capo al mandante - Necessità.
L'adempimento del debito altrui può avvenire sia direttamente sia per il tramite d'un mandatario; in tale ultima ipotesi, la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1180 c.c. (esistenza del debito altrui, volontà di estinguerlo, spontaneità del pagamento) vanno accertati con riferimento alla persona del mandante, non a quella del mandatario.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 aprile 2020, n. 8101
Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ripetizione di indebito - Oggettivo pagamento effettuato dal mandatario - Azione di ripetizione - Legittimazione del mandante - Sussistenza - Legittimazione del mandatario - Condizioni.
La legittimazione a domandare la restituzione di un indebito pagamento eseguito dal mandatario secondo le disposizioni del mandante spetta a quest'ultimo e non al mandatario, a meno che il mandato non abbia attribuito anche la suddetta facoltà e sempre che, in questo caso, la domanda giudiziale di restituzione sia formulata dal mandatario spendendo tale sua qualità.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 aprile 2020, n. 8101
Mandato - Obbligazioni del mandatario - Limiti del mandato - Pagamento effettuato dal mandatario ad un terzo per conto del mandante - Inosservanza condizioni stabilite - Disciplina ex art. 1180 cod. civ. - Inapplicabilità - Obbligo di cui all' art. 1719 cod. civ. - Rilevanza - Esclusione – Fattispecie
Il mandatario che esegua un pagamento ad un terzo per conto del mandante, non osservando le condizioni stabilite, non è assimilabile al terzo che adempie per il debitore ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., poiché, vigendo tra le parti del rapporto di mandato la regola secondo cui il mandatario non può, nell'esecuzione dell'incarico, discostarsi dalle istruzioni ricevute dal mandante, l'atto giuridico compiuto dal mandatario medesimo oltre i limiti del mandato resta a carico dello stesso a norma dell'art. 1711, primo comma, cod. civ.. Né rileva che il mandante sia tenuto ad anticipare i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato, poiché la disciplina di cui all'art. 1719 cod. civ. è derogabile mediante patto che, pur senza escludere l'obbligo del mandante di fornire al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato, ne disciplini diversamente i tempi di attuazione. (Fattispecie relativa a rapporto trilaterale nell'ambito di contratto di produzione cinematografica: la S.C ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'inadempimento della mandante, poiché i pagamenti erano stati eseguiti senza rispettare lo stato di avanzamento del cortometraggio).
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 maggio 2004, n. 9472