Lavoro

L’azienda può rivolgersi direttamente ai dipendenti durante la trattativa sindacale

Lo ha deciso il Tribunale di Bologna, decreto del 22 settembre 2025, affermando che le missive non ledevano l’immagine delle Oo.Ss. e neppure ne svilivano la capacità di rappresentanza

di Carlo Marinelli*

 

È opinione piuttosto diffusa tra gli operatori sindacali quella di ritenere che solo le Oo.Ss. possano interloquire direttamente con i lavoratori nel corso di una trattativa sindacale attraverso assemblee, comunicati, mail o altro, ritenendo quasi sempre “antisindacale” ogni velleità del datore di lavoro in tal senso. Non è così. E lo ha confermato un recente pronunciamento del Tribunale di Bologna del 22 settembre 2025, che ha respinto il ricorso di alcune organizzazioni sindacali volto ad ottenere la declaratoria di antisindacalità della condotta di una società che, nel corso di una vertenza, aveva inviato comunicazioni dirette ai propri dipendenti.

Le sigle sindacali ricorrenti avevano lamentato che la società convenuta, con diverse missive, avesse informato direttamente i lavoratori circa la posizione aziendale sui temi oggetto di trattativa sindacale. Secondo le associazioni ricorrenti, tali comunicazioni avrebbero: (i) scavalcato i rappresentanti sindacali, incidendo sul corretto svolgimento della trattativa; (ii) contenuto affermazioni non corrispondenti al vero e giudizi negativi sulle iniziative di sciopero; (iii) leso l’immagine e la credibilità delle organizzazioni sindacali, con conseguente pregiudizio alla loro capacità di rappresentanza e proselitismo. Per tali ragioni, le ricorrenti Oo.Ss. avevano chiesto al Tribunale di ordinare la cessazione delle comunicazioni dirette ai lavoratori, la pubblicazione del provvedimento presso tutte le bacheche aziendali e la condanna della società al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

La società convenuta ha invece sostenuto che l’invio di comunicazioni dirette ai dipendenti non avesse in alcun modo impedito o limitato l’esercizio dell’attività sindacale, né pregiudicato il diritto di sciopero. Tali comunicazioni avevano infatti esclusivamente finalità informative, essendo volte a chiarire la posizione aziendale in un contesto di vertenza collettiva.

Il Giudice ha rigettato integralmente il ricorso. Dopo aver ricordato, in linea con una giurisprudenza ormai consolidata, che l’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori ha un carattere teleologico ossia non è definito in base a requisiti formali o strutturali, ma in relazione alla sua idoneità oggettiva a ledere i beni giuridici tutelati nella specie la libertà e l’attività sindacale, ha osservato che le comunicazioni aziendali oggetto di contestazione si erano limitate a riportare ai lavoratori la posizione della azienda sulle trattative in corso, senza interferire in alcun modo con lo svolgimento delle stesse né ostacolare l’esercizio del diritto di sciopero. Non era poi emerso che le missive contenessero espressioni idonee a ledere l’immagine delle organizzazioni sindacali o a svilirne la capacità di rappresentanza.

La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui la comunicazione diretta dell’azienda ai propri dipendenti – anche durante una trattativa o una vertenza - non costituisce di per sé condotta antisindacale, purché non presenti contenuti o modalità tali da ostacolare o limitare l’attività sindacale determinandone un concreto pregiudizio. In questo senso, anche la Suprema Corte che ha escluso l’antisindacalità in casi di comunicazioni aziendali meramente informative (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 1941/2019, secondo cui “non costituisce condotta antisindacale l’informativa datoriale ai dipendenti che non si traduca in atti di pressione o in ostacolo alle trattative sindacali”).

Per le imprese, la pronuncia rappresenta un importante chiarimento in tema di libertà di comunicazione interna, offrendo una cornice di legittimità alle iniziative di informazione verso i lavoratori. Per i sindacati, al contrario, il provvedimento sottolinea la necessità di fornire in giudizio elementi specifici e documentati circa l’effettiva incidenza pregiudizievole delle comunicazioni aziendali. Si tratta, dunque, di una pronuncia che potrebbe costituire un utile precedente per future controversie in materia di relazioni industriali, in particolare in contesti caratterizzati da conflitti di alta visibilità mediatica.

*FerrianiPartners

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