L’onere probatorio nell’opposizione a decreto ingiuntivo, gli effetti del riconoscimento di debito
Nota a Tribunale di Imperia, sentenza n. 501/2025
L’ingiunzione di pagamento è un procedimento speciale previsto dal Codice di Procedura Civile e finalizzato ad ottenere una condanna al pagamento nei confronti del debitore in tempi brevi e sicuramente più celeri rispetto a quelli di un giudizio ordinario.
Il presupposto per ottenere un provvedimento di ingiunzione, definito anche monitorio, è che il soggetto che avvia la procedura possa vantare un credito certo, liquido ed esigibile come ad esempio una fornitura di merci non pagata, un artigiano che vanti il pagamento della sua prestazione o, come nel caso di specie, che è stato risolto da una recentissima sentenza del Tribunale di Imperia, la n. 501/2025 del 04/10/2025, da un riconoscimento di debito.
Proprio perché l’ingiunzione di pagamento è tesa ad ottenere una condanna a semplice richiesta del creditore e senza interpellare il debitore il procedimento monitorio è definito un procedimento a cognizione sommaria e a contraddittorio posticipato.
Ciò significa in pratica che l’ingiunzione di pagamento viene emessa sulla base delle prove documentali offerte dal creditore e che un giudizio vero e proprio si instaura solo successivamente e ad impulso del debitore ingiunto che faccia valere attraverso uno specifico atto di opposizione le contestazioni al credito vantato da controparte.
Una peculiarità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è costituita dal fatto che, sebbene lo stesso sia introdotto ad impulso del debitore che contesta l’esistenza del credito azionato nei suoi confronti e che, quindi, a livello processuale, riveste la posizione di attore, in realtà, sotto il profilo sostanziale, il debitore risulta essere il convenuto rispetto alla domanda di pagamento che è stata introdotta dal creditore che, quindi, sotto l’aspetto sostanziale ricopre la qualità di attore.
Tale circostanza non ha un aspetto secondario come si potrebbe ritenere a prima vista poiché in realtà ha un rilievo sotto il profilo probatorio.
Invero considerato che il creditore è sostanzialmente l’attore, a seguito dell’opposizione proposta dal debitore, egli ha l’obbligo di dimostrare la fondatezza della propria domanda di pagamento ed i presupposti che ne giustificano l’accoglimento.
Nel caso di specie, come si è poc’anzi accennato, la domanda proposta dal creditore trovava fondamento su di un atto scritto firmato dal debitore nel quale quest’ultimo riconosceva di aver ricevuto dal creditore una determinata somma e si impegnava a restituirla al medesimo secondo le modalità concordate.
L’esistenza di detto atto è stata ritenuta fondamentale dal Tribunale per ritenere assolto l’onere probatorio incombente sul creditore relativo al fondamento della domanda di pagamento dal medesimo avanzata.
Il Tribunale di Imperia ha infatti evidenziato che il riconoscimento di debito è una dichiarazione unilaterale proveniente dal debitore con lo specifico intento di riconoscere l’esistenza del proprio obbligo che acquista efficacia dal momento in cui è venuta a conoscenza del promissario cioè del destinatario al quale è rivolta la promessa.
La conseguenza della ricognizione di debito espressa dal Tribunale è che la stessa dispensa il destinatario della promessa “dell’onere di provare il rapporto fondamentale, con presunzione iuris tantum, avendo determinato la cd astrazione processuale, in ragione della quale il soggetto a cui è rivolta la promessa (che può essere pura, laddove non è operata alcuna menzione del rapporto fondamentale, o titolata, laddove il riferimento al rapporto fondamentale è espresso in modo più o meno dettagliato) è esonerato dal fornire la prova del rapporto posto a base dell’obbligazione - che si presume iuris tantum, con conseguente inversione dell’onere della prova in capo al debitore”.
Quindi a fronte del riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore il creditore di fatto assolve al proprio onere di dover dimostrare l’esistenza del credito vantato mentre spetta al debitore provare l’esistenza di un fatto estintivo del credito azionato.
A tale riguardo la pronuncia citata ha riconosciuto incongruenti e contraddittori i motivi dedotti dall’opponente che, dapprima aveva disconosciuto sia di aver sottoscritto il riconoscimento di debito (solo in un secondo momento il debitore ha riconosciuto come propria la firma) sia di aver incassato l’assegno in consegnatoli dal creditore, e, poi, in contraddizione con se stesso aveva dichiarato che il debito gli sarebbe stato verbalmente rimesso e che comunque egli lo aveva estinto.
Anzi a tale riguardo il Tribunale di Imperia ha fatto riferimento ad un altro interessante principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza 2951/2016 secondo cui “debbono ritenersi ammessi i fatti rispetto ai quali la controparte svolga una difesa incompatibile con la loro negazione”.
Per tale motivo il Tribunale non ha ritenuto attendibile l’affermazione di aver estinto il debito formulata dall’opponente nella fase finale del giudizio, oltretutto scaduti i termini previsti per legge per formulare deduzioni e produrre documenti, in quanto in aperto contrasto con le precedenti difese che riconoscevano come il debito non fosse stato assolto.
Per tali motivi l’opposizione è stata rigettata ed il decreto ingiuntivo è stato confermato.
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*Avv. Marzia Baldassarre, Studio Legale Baldassarre - Partner 24 ORE
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