CIRCOLAZIONE STRADALE

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Circolazione stradale - Presunzione di colpa - Conducente - Onere della prova - Attraversamento pedone - Assenza - Strisce pedonali - Visuale ostruita - Zone a rischio scuole e farmacia - Concorso di colpa.

In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, ai sensi dell'art. 2054 c.c. grava sul conducente del veicolo investitore una presunzione di colpa, superabile solo mediante la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento. Tale responsabilità può essere ridotta in caso di concorso di colpa del pedone, che ricorre quando questi attraversi in luogo privo di strisce pedonali o senza la dovuta attenzione, specie in presenza di condizioni oggettive di pericolo (veicoli in sosta che limitino la visibilità, prossimità di scuole ed esercizi pubblici). In tal caso, la percentuale di colpa va concretamente ripartita tra conducente e pedone in base al grado delle rispettive violazioni, potendo giungersi ad un concorso paritario di responsabilità.

CONTRATTO

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Contratto - Risoluzione per inadempimento - Termine essenziale.

Nel preliminare di compravendita, sottolinea il Tribunale di Avellino, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non costituisce, normalmente, un termine essenziale, il cui mancato rispetto legittimi la dichiarazione di scioglimento del contratto, potendo il termine di adempimento reputarsi essenziale, ex articolo 1457 c.c., solo quando, alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere che, decorso inutilmente il termine, l'utilità che essi intendevano conseguire dal contratto sia ormai perduta. L'essenzialità del termine per l'adempimento non può dunque essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, ma implica un accertamento da cui emerga inequivocabilmente, alla stregua dell'oggetto del negozio, o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi. In ogni caso, la previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, in particolare accettando un adempimento tardivo. L'accertamento in ordine alla essenzialità del termine per l'adempimento è riservato al Giudice di merito e deve essere condotto, come visto, alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. La risoluzione del contratto di diritto per inosservanza del termine essenziale non preclude alla parte adempiente, ove prevista una caparra confirmatoria, l'esercizio della facoltà di recesso (articolo 1385 c.c.) per ottenere, in luogo del risarcimento del danno, la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio, poiché dette domande hanno una minore ampiezza rispetto a quella di risoluzione e possono essere proposte anche nel caso in cui si sia verificata di diritto la risoluzione stessa; in tal caso è legittimo il recesso quando l'inadempimento dell'altra parte non sia di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del recedente.

FAMIGLIA E FILIAZIONE

ADOZIONE E AFFIDAMENTO

Adozione e affidamento - Irrilevanza del dissenso della madre biologica - Adozione in casi particolari.

Per genitori esercenti la responsabilità genitoriale, il cui dissenso, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della n. 184 del 1983, impedisce l'adozione particolare, devono intendersi i genitori che non siano meri titolari della responsabilità stessa, ma ne abbiano, altresì, il concreto esercizio, grazie a un rapporto effettivo con il minore. Nel caso in esame, la madre non aveva né l'esercizio né la titolarità della esponsabilità genitoriale. La peculiare condizione di fragilità della minore, il suo profondo radicamento nel nucleo familiare in cui vive da quasi undici anni, la sua volontà espressa con insistenza sia nel sottolineare di volere stare attualmente si trova, che di acquisire il cognome dei genitori affidatari, ha fatto ritenere ingiustificato il disaccordo all'adozione espresso dalla madre biologica in quanto contrario all'interesse della minore - ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 L. n. 184 del 1983 e addirittura pregiudizievole per la stessa.

FAMIGLIA E FILIAZIONE

RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Responsabilità genitoriale - Addebito della separazione e decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre per la condotta violenta della madre verso i figli.

Deve dichiararsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre nei confronti della figlia minore con conseguente collocamento della stessa presso il padre, unico esercente la responsabilità genitoriale, se vi è la prova di condotte maltrattanti e vessatorie poste in essere nei confronti dei figli e in particolare, della minore con particolare risonanza offensiva, oltre a comportamenti successivi, tenuti nel corso del giudizio di separazione, che dimostrino una scarsa capacità autocritica. La violenza del coniuge nei confronti dei figli può costituire di per sé sola e, quindi, senza necessità di comparare le rispettive condotte dei coniugi, violazione del dovere di solidarietà fra di loro e legittima la pronuncia di separazione con addebito. Nel caso in esame, il contegno violento e vessatorio della donna si era riverberato non solo nei confronti della figlia più piccola, la più fragile del gruppo familiare, ma anche di altro figlio che, intervenendo spesso come paciere tra la sorella e la madre, era maggiormente vessato dalle liti furibonde scatenate da quest'ultima.

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

MALATTIA PROFESSIONALE

Malattie professionali - Rapporto causale - Riconoscimento.

La Corte d'Appello di Campobasso fonda la sua decisione sulle conclusioni cui era pervenuto il C.T.U. nominato nel corso del giudizio di primo grado quanto, in particolare, alla valutazione medico-legale circa il riconoscimento della natura professionale della malattia cui era affetto il lavoratore-appellato. Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali si applica la disposizione codicistica dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo cui deve essere riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente, da solo, a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni. A fronte di una malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della cd. probabilità qualificata, da verificarsi attraverso ulteriori elementi, tra cui ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale. Infine, in caso di concorso della condotta colposa del lavoratore-danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, l'espressione "fatto colposo" adoperata nell'art. 1227, I, c.c., non deve essere intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive o dettata dalla comune prudenza. Nella cennata espressione "fatto colposo" deve farsi rientra (anche) il fumo attivo, che costituisce un atto di volizione libero, consapevole e autonomo di un soggetto dotato di capacità di agire; per l'effetto, il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima.

LAVORO E FORMAZIONE

LAVORO SUBORDINATO

Riqualificazione del rapporto di lavoro - Lavoro autonomo - Lavoro subordinato - Attività medica - Attività dell'impresa.

In tema di riqualificazione del rapporto di lavoro da autonomo a subordinato, la mera integrazione dell'attività medica con l'attività dell'impresa e un cospicuo impegno professionale non sono sufficienti a configurare un rapporto di lavoro subordinato. La qualificazione del rapporto come libero professionale è mantenuta qualora il professionista sia titolare di partita IVA, iscritto al proprio albo professionale, retribuito a percentuale senza misura fissa, e goda di autonomia nella gestione della propria agenda lavorativa, delle ferie e dei permessi, nonché nella formulazione dei piani di cura e nella diagnosi, senza essere soggetto a direttive aziendali che limitino l'autonomia professionale o a un potere disciplinare.

LAVORO E FORMAZIONE

CONTROVERSIE DI LAVORO

Competenza territoriale - Dipendenza aziendale - Smart working - Organizzazione aziendale.

Ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, l'interpretazione estensiva del concetto di "dipendenza aziendale" ai sensi dell'art. 413, comma 2 c.p.c. non può estendersi fino a ricomprendere l'abitazione del lavoratore che operi in "smart working" o come "commerciale esterno", qualora l'attività principale si svolga presso terzi o sia fungibilmente espletabile in qualsiasi luogo, e manchino elementi che connettano in modo solido l'abitazione all'organizzazione aziendale. Non è sufficiente l'utilizzo di strumenti aziendali (computer e telefono) presso la propria abitazione se l'attività essenziale si realizza altrove (es. incontri con i clienti) e l'organizzazione non prevede una stabile porzione fondamentale di attività ancorata a quel luogo. In tali circostanze, si deve fare riferimento agli altri criteri previsti dall'art. 413 c.p.c., come il luogo di conclusione del contratto o la sede dove il lavoratore era addetto.

LAVORO E FORMAZIONE

PERMESSI 104

Permessi per assistenza - Uso scorretto del permesso - Licenziamento - Ridotta lesività della condotta.

Per lo sfruttamento dei permessi dal lavoro per assistenza di congiunto, recarsi ad un CAF per porre in essere una pratica nell'interesse del familiare assistito è attività idonea a integrare l'assistenza. Ad ogni buon conto, lo sfruttamento dei giorni di permesso contigui a quelli delle ferie, all'interno del più complessivo piano delle ferie dei dipendenti della società, e che il lavoratore aveva accettato di tramutare le assenze per ferie in permessi, nonostante fossero giorni di chiusura aziendale in cui dunque non avrebbe comunque lavorato, essendo in ferie, rende la fruizione del permesso senza avere compiuto assistenza meno grave in relazione alle complessive circostanze di fatto e, conseguentemente, non idonea a giustificare il licenziamento.

LOCAZIONI

MOLESTIE AL CONDUTTORE

Locazione - Conduttore - Locatore - Molestie al conduttore - Legittimazione attiva e passiva - Godimento della cosa locata.

In tema di locazione, a norma dell'art. 1585 del codice civile: "Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie, che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima. Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome propri. Il conduttore gode quindi di una legittimazione attiva autonoma nei confronti di chiunque, con il proprio comportamento illecito, arrechi danni nell'uso o nel godimento della cosa locata. Il comma 1 di tale disposizione normativa disciplina le cd. molestie di diritto la cui azione è riservata esclusivamente al locatore. Il comma 2 di tale disposizione normativa legittima, invece, il conduttore, ad esperire un'azione nei confronti di terzi che gli arrechi, con il proprio comportamento, pregiudizio al godimento materiale e all'uso dell'immobile. Presupposto per l'esercizio dell'azione ex art. 1585 c.c. è la detenzione della cosa a titolo di locazione con l'esercizio di un potere di fatto su di essa; è dunque sufficiente fornire la prova di tale potere di fatto. La molestia subita dal conduttore, di cui al comma 2 dell'art. 1585 c.c., viene pacificamente definita "molestia di fatto" in quanto il terzo danneggiante non avanza pretese di natura giuridica ma arreca, con il proprio comportamento illecito, un pregiudizio al godimento materiale del conduttore. Si ha molestia di fatto, dunque, qualora il pregiudizio al conduttore medesimo derivi da un atto illecito aquiliano del terzo, senza che venga posto in questione, né direttamente né indirettamente, il diritto di quello al godimento della cosa locata. Trattasi, quindi, di un'azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. La prova della ingiustizia del danno, in tal caso, non è connessa necessariamente alla proprietà del bene danneggiato, bensì ad ogni situazione giuridica riconosciuta e tutelata dall'ordinamento. Nel caso di specie, il danno che il ricorrente lamenta di avere patito quale conduttore si sostanzia nell'avere subito delle conseguenze pregiudizievoli in conseguenza delle infiltrazioni diffusesi nell'immobile nella sua detenzione.

OBBLIGAZIONI

CESSIONE DEL CREDITO

Obbligazioni - Cessione di credito - Tub - Articolo 58 - Cessione di crediti in blocco - Debitore ceduto - Contestazione inclusione dello specifico credito controverso tra quelli rientranti nell'operazione di trasferimento - Contestazione dell'esistenza stessa del contratto di cessione - Onere probatorio del cessionario - Contenuti rispettivi - Individuazione. (Cc, articolo 1264; Dlgs n. 58/1993, articolo 58).

In caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'articolo 58 del Tub, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella "Gazzetta Ufficiale", può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del citato articolo 58 del Tub, dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco; ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (Nel caso di specie, rilevato, anche a fronte delle tempestive e dettagliate censure mosse dall'opponente, che la documentazione depositata dall'opposta, a sostegno delle proprie pretese, non era idonea a non soddisfare il requisito della titolarità del diritto azionato da quest'ultima in via monitoria, il giudice adito, richiamati gli enunciati principi, ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto).

PRIVACY

VIDEOSORVEGLIANZA

Videosorveglianza - Istallazione di telecamere - Limiti.

Secondo il Tribunale di Torre Annunziata ogni persona può installare delle telecamere al fine di proteggere la sua proprietà purché ciò non leda l'altrui riservatezza. Al fine del bilanciamento tra i due contrapposti interessi (entrambi di rilevanza costituzionale) soccorre il principio secondo cui chi installa la telecamera deve posizionarla in maniera tale da non andare a riprendere spazi altrui e pertanto la vita privata altrui. È quindi necessario effettuare un contemperamento degli interessi dei soggetti coinvolti e valutare la legittimità del comportamento del soggetto che installi una telecamera di sicurezza e se tale operazione, pur lecita in sé, viola il diritto alla privacy dei vicini. Pertanto, se la telecamera inquadra parte dell'interno dell'abitazione del vicino, le stanze private o il giardino, ovvero altro luogo di sua pertinenza esclusiva, è chiaro che il diritto alla sua riservatezza dovrà prevalere sulla (pur lecita) attività di installazione dell'apparecchio. Occorre, pertanto, che nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere aree esterne ad edifici aver cura di limitare l'angolo di visuale alla sola area da proteggere, evitando di riprendere i luoghi circostanti o non rilevanti. Dunque, il trattamento di dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza da un privato per fini diversi da quelli esclusivamente personali è lecito ove sia effettuato in presenza di concrete situazioni che giustificano l'installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale (principio di necessità) e ove si avvalga di un utilizzo delle apparecchiature volte a riprendere le aree di comune disponibilità con modalità tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti, in uso a terzi o su cui terzi vantino diritti e di particolari che non risultino rilevanti (principi di non eccedenza e di proporzionalità). Quanto innanzi fermo restando che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla riservatezza, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato.

PROCEDIMENTO CIVILE

LITISCONSORZIO NECESSARIO

Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - Proprietà - Azioni a difesa - Regolamento di confini - Appartenenza a più proprietari dei fondi "delimitandi" - Litisconsorzio necessario di tutti i comproprietari - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Domanda associata a quella di rilascio o di riduzione in pristino - Litisconsorzio dal lato passivo - Sussistenza. (Cc, articoli 948 e 950; Cpc, articolo 102).

Nell'azione di regolamento di confini, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario qualora i fondi confinanti appartengano a più proprietari, essendo ciascun comproprietario legittimato ad agire e resistere senza l'intervento in giudizio degli altri. Peraltro, qualora poi alla domanda di regolamento di confini - che è strutturalmente diretta ad ottenere una sentenza dichiarativa - si accompagni la richiesta di rilascio e/o di riduzione in pristino della zona che si ritiene usurpata in conseguenza dell'incertezza oggettiva o soggettiva dei confini, ferma restando la non necessità del litisconsorzio dal lato attivo, dal lato passivo il contraddittorio deve essere esteso ed eventualmente integrato nei confronti di tutti coloro che sulla zona in questione o sulle opere e manufatti su di essa inesistenti vantino diritti reali, stante l'inscindibilità e indivisibilità dell'obbligazione dedotta in giudizio. (Nel caso di specie, relativo a un giudizio in cui la ricorrente comproprietaria, per la quota del mappale oggetto di causa, aveva convenuto i comproprietari dello stesso, chiedendo, oltre all'accertamento dei confini tra i rispettivi mappali, anche il rilascio della porzione del fondo di sua proprietà eventualmente occupata da quest'ultimi, il giudice adito, richiamati gli enunciati principi, ha ritenuto integro il contraddittorio).

PROCEDIMENTO CIVILE

NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Procedimento civile - Procedura di negoziazione assistita - Ambito di applicazione - Rapporti tra negoziazione assistita e mediazione - Esperimento della negoziazione assistita per la composizione di una controversia relativa ad una materia soggetta a mediazione obbligatoria - Esito negativo della procedura - Attivazione della anche della procedura di mediazione - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a controversia insorta in materia assicurativa.

In tema di negoziazione assistita, l'attivazione della procedura deflativa configura, in capo a chi riveste la posizione di attore, in materie pur rientranti nel cono d'ombra della disciplina della mediazione, l'assolvimento dell'onere dell'avvio dei congegni destinati a sollecitare soluzioni conciliative all'infuori del processo. Sicché, contraria alle esigenze deflative ed al diritto alla tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive, è l'imposizione di una duplicazione degli strumenti quando l'esito del tentativo di chiusura tramite "alternative dispute resolution" sia negativo. Del resto, le condizioni di procedibilità della domanda giudiziale sono racchiuse in norme eccezionali che, come tali, devono restare di stretta interpretazione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso per ottenere il rimborso di spese mediche che, sostenute dagli attori nel corso di un viaggio all'estero, risultavano coperte dalla sottoscrizione di una polizza assicurativa, il giudice adito ha ritenuto che, nella circostanza, il rifiuto opposto dalla compagnia di assicurazioni convenuta all'invito rivoltole da quest'ultimi a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, fosse comportamento sufficiente a ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda giudiziale).

PROCEDIMENTO CIVILE

PROCESSO ESECUTIVO

Processo esecutivo - Impugnazioni - Limiti.

Il processo esecutivo - sottolinea il Tribunale di Bari - è articolato su di un sistema chiuso di rimedi e non è dunque consentita un'azione in forme diverse dalle opposizioni esecutive o dalle altre iniziative cognitive specificamente previste da detto sistema processuale. Non è ammessa, in particolare, la contestazione di un atto dell'ufficiale giudiziario nelle forme di un'ordinaria azione di cognizione o di un'opposizione esecutiva, essendo anche tale atto assoggettato esclusivamente al controllo del Giudice dell'Esecuzione ex articolo 60 c.p.c., o nelle eventualmente diverse forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato; sicché solo dopo che il Giudice stesso si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato è possibile impugnare il suo provvedimento con le modalità ex articolo 617 c.p.c.. Il processo esecutivo, invero, ha quale scopo (e di norma) non già l'accertamento di diritti, ma l'attuazione di quelli già accertati, né dà luogo a statuizioni assistite dalla forza del giudicato, visto che quell'accertamento e quest'ultima sono propri della giurisdizione cognitiva e presuppongono una controversia. Se il giudicato risponde ad un'esigenza di certezza, quale indefettibile connotato della tutela del diritto azionato in giudizio, è giocoforza ammettere che anche il processo esecutivo esige la stabilità dei suoi atti. Se è vero, infatti, che tale processo costituisce l'estrinsecazione della giurisdizione esecutiva, e che questa è ancillare, o servente, rispetto a quella cognitiva, essa ne costituisce però, e pur sempre, l'indefettibile complemento ed anzi la garanzia di concreta effettività. Ed una stabilità degli effetti è garantita - sul piano formale - dal sistema chiuso delle relative impugnazioni e dalla preclusione, anche sostanziale, derivante dal mancato o dal vano esperimento delle medesime; analoga stabilità degli effetti nel processo esecutivo deve poi ricondursi alla tassatività dei rimedi avverso gli atti di quello ed alla preclusione che deve derivare dal mancato esperimento di essi. In conclusione, la definitività dei risultati dell'esecuzione è insita nella chiusura di un procedimento svoltosi con il rispetto di forme idonee a salvaguardare gli interessi contrapposti delle parti, nel quadro di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, ed è basata sul concetto di preclusione, più ampio di quello di giudicato.

PROCEDIMENTO CIVILE

ARBITRATO

Procedimento civile - Arbitrato - Irrituale - Controversie - Società di capitali - Impugnazione delibera assembleare di approvazione del bilancio - Deduzione attorea di mancata di informazione ed omesso accesso agli atti - Compromettibilità in arbitri - Sussistenza.

Trattandosi di diritti disponibili, è compromettibile in arbitri la controversia, insorta tra socio e società, nella quale il primo, in sede di impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio, lamenti la mancanza di informazione ex articolo 2429, comma 3, cod. civ. nonché l'omesso accesso agli atti ai sensi dell'articolo 2476, comma 2, cod. civ. (Nel caso di specie, ritenuta fondata l'eccezione ritualmente sollevata dalla società convenuta per la presenza, nello statuto sociale, di una clausola compromissoria che devolveva ad un arbitrato irrituale la soluzione delle controversie su diritti disponibili tra soci e società, il giudice adito ha dichiarato improcedibile la domanda attorea).

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

DANNO DI NATURA PATRIMONIALE

Responsabilità e risarcimento - Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Lesione dell'integrità psico-fisica - Danno non patrimoniale - Lesione della "cenestesi lavorativa" - Nozione - Criteri di liquidazione - Fondamento - Fattispecie in tema di responsabilità medico-sanitaria. (Cc, articoli 1226, 2043, 2056 e 2059).

Il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad una malpractice sanitaria, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio e ritenuto che, nella circostanza, pur a fronte della conservata capacità di produrre reddito, in ragione di quanto accertato in sede di CTU, la conseguenza dannosa patita si fosse in effetti tradotta in una maggiore fatica e difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa, ha ritenuto congruo ed adeguato un ristoro risarcibile mediante un incremento equitativamente determinato attraverso un aumento del 10% del risarcimento del danno biologico permanente).

SEPARAZIONE E DIVORZIO

ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE

Mantenimento - Revoca dell'assegnazione della casa coniugale e figlio maggiorenne.

L'assegnazione della casa coniugale non è intesa come una forma di mantenimento per il figlio maggiorenne che, pur con difficoltà, è in grado di provvedere a sé stesso o di attivarsi per la propria autosufficienza. La finalità dell'istituto è la tutela della stabilità abitativa del minore o del figlio non autosufficiente, non il sostegno economico a tempo indeterminato di un adulto che ha la capacità di rendersi autonomo. Pertanto, venuti meno i presupposti che hanno giustificato l'originaria assegnazione della casa coniugale, il diritto di godimento sull'immobile cessa. Conseguentemente, tale assegnazione diviene inopponibile a colui che ha acquistato la proprietà dell'immobile all'asta, successivamente alla trascrizione del verbale di separazione consensuale. L'inopponibilità deriva dal fatto che il titolo che rendeva l'assegnazione opponibile al terzo (la trascrizione) perde la sua efficacia nel momento in cui viene meno il diritto sostanziale sottostante.

SEPARAZIONE E DIVORZIO

ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE

Comodato - Rilascio della casa coniugale in comodato.

Il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell'immobile, l'esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno dei coniugi (salva la concentrazione del rapporto in capo all'assegnatario, ancorché diverso) il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare. Ne consegue che, in tale evenienza, il rapporto, riconducibile al tipo regolato dagli articoli 1803 e 1809 cod. civ., sorge per un uso determinato ed ha -in assenza di una espressa indicazione della scadenza - una durata determinabile "per relationem", con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente, dunque, dall'insorgere di una crisi coniugale, ed è destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari (nella specie, relative a figli minori) che avevano legittimato l'assegnazione dell'immobile.

STATUS E CAPACITÀ

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Amministratore di sostegno - Grave motivo per discostarsi dalla volontà della beneficiaria.

In tema di amministratore di sostegno, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza a un parente entro il quarto grado e ad un affine entro il secondo, non comporta la nullità o l'annullamento o la revoca del decreto di nomina per violazione del contraddittorio. Tali soggetti, richiamati attraverso il combinato disposto dell'art. 407, comma 3, 406 e 417 cc, non sono parti del procedimento di protezione dell'amministrazione di sostegno, né tantomeno litisconsorti necessari. Deve essere disattesa la nomina ad amministratore di sostegno della figlia indicata come persona di fiducia dalla beneficiaria, laddove emerga una situazione di dipendenza patologica tale per cui si è persa la pari dignità dei due soggetti, con uno stravolgimento delle comuni regole di rispetto e cura discendente dal legame figlia - madre anziana. Ciò è tanto più vero, laddove la beneficiaria non riesca a cogliere il disvalore giuridico, oltre che morale, degli atteggiamenti prevaricatori e maltrattanti tenuti dalla figlia, dovendosi, pertanto, ritenere la sussistenza dei gravi motivi per discostarsi dalla volontà della beneficiaria.

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