Amministrativo

La Cassazione interviene sulla prescrizione breve dei consumi idrici ancorando il "dies a quo" alla data di fatturazione

La richiesta di intervento nomofilattico riguarda il regime giuridico della prescrizione in ordine ai corrispettivi dovuti per i consumi idrici effettuati anteriormente al 1° gennaio 2020

di Tommaso Ventre*

Con l'Ordinanza Pregiudiziale del 17/04/2023 con R.G. 2666/2022 il Giudice di Pace di Caserta ha richiesto ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ. la soluzione di una questione pregiudiziale in relazione ad un procedimento civile inerente la prescrizione breve dei corrispettivi per i consumi idrici relativo ad un contenzioso insorto tra un contribuente ed il Comune di San Nicola la Strada.

I contenziosi, in verità plurimi sorti avverso detto Ente, hanno trovato una strenua difesa delle ragioni di diritto che l'Amministrazione comunale ha portato avanti sino a consentire l'odierna pronuncia in commento che si palesa come il primo intervento della Cassazione sul tema, sebbene per il tramite di un obiter dictum.

La richiesta di intervento nomofilattico riguarda il regime giuridico della prescrizione in ordine ai corrispettivi dovuti per i consumi idrici effettuati anteriormente al 1° gennaio 2020, dal momento che la legge di bilancio 2017 (legge n. 205 del 2017), all'art.1 commi da 4 a 10, ha stabilito la prescrizione biennale per quelli relativi ai contratti di forniture idriche, ma a partire dalle fatture con scadenze successive al 1° gennaio 2020. Il Giudice di pace remittente chiede alla Cassazione "se la prescrizione relativa ai consumi idrici effettuati in data antecedente al primo gennaio 2020 sia biennale come stabilito dalla legge 205/2017 – legge di bilancio 2018- o quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n°5 cc. e se il Giudice possa dunque disapplicare una decisione di natura formalmente amministrativa anche se destinata ad incidere sui procedimenti aventi ad oggetto la decisione de qua".

La Prima Presidente della Cassazione con provvedimento n.r.g. 9126/2023 pubblicato in data 10/05/2023 - ha ritenuto inammissibile il rinvio pregiudiziale in quanto mancante, oltre al requisito della necessità-rilevanza, anche di quello della difficoltà interpretativa della norma invocata.

E su questo punto che si apre l'obiter dictum della Cassazione che è destinato ad aprire un nuovo fronte in questa querelle che sembra non trovare pace. Infatti per la Cassazione "la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi".

Il quadro normativo è ritenuto dal Supremo Consesso di semplice interpretazione.
Tuttavia, a fronte della enunciata facilità di applicazione, quanto affermato si presta a due distinte posizioni interpretative.

La prima, a favore dei comuni, fondata sul quadro normativo primario così come interpretato dalla Suprema Corte porterebbe ad affermare che nei contratti di fornitura del servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni e tale termine prescrizionale decorre dalla data di scadenza del pagamento delle fatture prescindendo dalla data di erogazione od effettuazione dei consumi. E quindi secondo questo orientamento si potrebbe arrivare ad affermare che anche una fattura avente scadenza nel 2022 e contenente consumi risalenti a più di due anni sarebbe valida essendo la prescrizione legata alla sola fattura ed i consumi ordinari non derivanti da conguagli nella stessa addebitati sarebbero invece soggiacenti alla prescrizione quinquennale.

La seconda, a favore degli utenti, integra le disposizioni primarie con quelle regolatorie ed in particolare ritiene giuridicamente rilevante il disposto dell'articolo 2, comma 2.3 dell'allegato B alla delibera ARERA 547/2019 secondo cui "La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente".

La regolazione vigente in materia richiamata da ARERA e assunta anche sul piano civilistico da chi sostiene questa tesi a fondamento della prescrizione breve, è rappresentata dalla delibera ARERA 655/2017 ed in particolare dall'allegato RQSII, che all'articolo 36 dispone il "tempo per l'emissione della fattura" che il successivo articolo 67 individua in 45 giorni solari successivi alla chiusura del periodo di riferimento, individuato nell'anno. Sicché, per l'impianto regolatorio, i consumi ad esempio dell'anno 2019 devono essere fatturati al massimo entro il 15 febbraio del 2020.

In questa seconda prospettiva i Comuni sono obbligati a emettere la fattura entro questi termini e quindi il termine di emissione della fattura ed il suo contenuto in relazione agli anni cui i consumi sono riferibili andrebbero ad incidere direttamente sulla prescrizione "dei consumi" non potendosi addebitare quelli risalenti a più di due anni.

Orbene su queste premesse occorrono alcune precisazioni, anche lessicali, che facilmente e, in alcuni casi strumentalmente, confondono chi si trova ad applicare il quadro normativo e regolatorio.

Andando a leggere attentamente la norma (art.1 c. 4 e 10 della l. 205/2017) essa dispone che "il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni". La legge utilizza quindi la locuzione "diritto al corrispettivo" cui è ancorata la "nuova" prescrizione "breve". In questi termini già la giurisprudenza (Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 818/2022 , pubblicata il 04/07/2022 RG n. 2648/2021) aveva chiarito che "il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili" ( Cass. n. 23789/2008).

Nella legge il vocabolo "consumi" non è mai richiamato. Il legislatore fa riferimento unicamente ai "conguagli" addebitati disponendo il diritto al rimborso "dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio" esclusivamente per quelli relativi a "conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni".

Quando ci si trova ad esaminare "prime fatturazioni" ovvero fatturazioni di consumi "non a conguaglio" la situazione giuridicamente rilevante ai fini della applicazione della prescrizione breve è evidentemente diversa. L'exordium praescriptionis non può che essere quello della scadenza del pagamento della fattura così come oggi chiarito dalla Cassazione, indipendentemente dalla erogazione od effettuazione dei consumi nella stessa contenuti.

Altra precisazione che sembra quasi non essere scritta nella legge per come interpretata da chi sostiene la cogenza dell'obbligo di fatturazione nei termini stabiliti da ARERA è che la legge 205/2017, articolo 1, comma 4, terzo periodo stabilisce che "L'Autorita' (…) definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo". Da questa previsione tuttavia, nelle premesse della delibera ARERA 547/2019 l'Autorità fa discendere la auto attribuzione di una delega ad occuparsi, in generale di "misure in materia di tempistiche di fatturazione". Il quadro normativo primario è invece chiaro nell'attribuire all'Autorità esclusivamente le misure in materia di tempistiche di fatturazione "tra gli operatori della filiera".

Occorre infine sottolineare come la tempistica di fatturazione rappresenti uno "standard contrattuale" al cui mancato rispetto l'articolo 72 fa scattare l'obbligo in capo al gestore, alla prima fatturazione utile, di corrispondere un indennizzo (base) automatico all'utente pari a 30 euro.

Da qui a volere attribuire un obbligo di fatturazione giuridicamente rilevante ai fini della prescrizione del credito la strada è lunga e tortuosa e purtroppo si svolge di fronte a contenziosi seriali di piccoli importi sicché l'odierna pronuncia in commento, fondata unicamente sul dato normativo, senza alcun riferimento alla regolazione di ARERA, si auspica possa essere un punto fermo sul quale "ricostruire" correttamente l'interpretazione normativa.

_____
*A cura dell'Avv. Tommaso Ventre, Ph. D., Professore aggregato di Governance dei tributi locali e Fiscalità degli enti locali presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, Dottore Commercialista e Revisore Legale

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©