Penale

La condanna per mancata assistenza al figlio va motivata in base all’accertamento dei contributi

Non è legittima la condanna se il giudice manca di acquisire la prova di quanto abbia effettivamente contribuito il padre del figlio naturale in assenza di accordi formalizzati con la ex compagna

di Paola Rossi

La responsabilità penale per il mancato adempimento dell’obbligo di assistenza familiare deve fondarsi sull’accertamento positivo da parte del giudice dello stato di bisogno patito del figlio in caso non vi siano accordi formalizzati tra i genitori. Altrimenti la sentenza di condanna che non abbia vagliato l’effettivo sostegno alla vita della prole realizzato attraverso anche diverse forme di contribuzione è affetta da un grave deficit motivazionale.

Come nel caso risolto dalla Cassazione penale - con la sentenza n. 31530/2025 - dove il padre/imputato era stato condannato nonostante fosse stato accertato in giudizio che in base ad accordi informali con la ex compagna l’uomo avesse provveduto a sostenere economicamente in specifiche occasioni la figlia anche se non con versamenti in denaro regolari.

Veniva, ad esempio, accertato che in un’occasione il padre avesse colmato il mancato mantenimento attraverso l’acquisto di un’auto per la figlia e il pagamento dei costi per la sua gestione che veniva accettata anche dalla madre come un versamento una tantum, ma compensativo - a dire del ricorrente - del suo obbligo economico per la figlia. Ma il ricorrente era stato comunque condannato per il reato previsto dall’articolo 570 del Codice penale.

La Cassazione però ha annullato la condanna per grave deficit motivazionale in quanto acclarata la circostanza dell’acquisto dell’automobile e dell’accollo da parte del padre dei relativi costi di gestione del mezzo di trasporto il giudice aveva mancato di acquisire elementi di prova sufficienti per valutare l’eventuale adempimento della contribuzione per l’assistenza dovuta al figlio. E ciò nonostante lo stesso giudice avesse preso atto dell’accettazione di sostegni economici da parte della madre. Mancava quindi l’accertamento dello stato di bisogno in cui il padre avrebbe mantenuto il figlio.

Il ricorso accolto in fondo lamentava comunque l’assenza dell’accertamento dell’elemento psicologico del reato oggetto di condanna perché gli adempimenti ritenuti certi escludevano la volontà di non adempiere da parte del ricorrente.

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