Penale

La confisca a carico dei concorrenti nel reato va commisurata al vantaggio conseguito da ognuno

Se non è possibile accertare l’effettiva quota di arricchimento individuale la misura ablatoria verrà suddivisa in parti uguali, ma non è mai applicabile il principio di solidarietà passiva

di Paola Rossi

Con la sentenza n. 37674/2025 la Cassazione penale ha stabilito un nuovo principio riguardante la confisca in caso di concorso di persone nel reato. Il principio affermato dai giudici di legittimità è che la confisca debba essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente alla quota di profitto effettivamente conseguita da ciascuno, per come accertata nel contraddittorio tra le parti. E solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali (con esplicito riferimento alla sentenza n. 13783/2025 delle Sezioni Unite penali).

La Suprema Corte accoglie il ricorso di una delle due persone concorrenti nel reato ex articolo 7 del Dl 4/2019 che sanziona l’indebita percezione del reddito di cittadinanza. Entrambi gli imputati erano stati prosciolti ai sensi dell’articolo 131 bis del Codice penale che per i casi di particolare tenuità del fatto prevede la causa di non punibilità, ma era stata comunque disposta da parte del Gup - all’esito del giudizio abbreviato - la confisca dell’intero profitto del reato nella misura di oltre 7mila euro e posta a carico di entrambi gli imputati. Contro la mancata individuazione delle personali quote di effettivo profitto conseguito, l’attuale ricorrente aveva interposto appello senza contestare in sé la misura ablativa bensì attaccando la mancata attribuzione a ognuno della rispettiva percentuale dell’effettivo arricchimento conseguito con la commissione del reato. Da cui era conseguita l’esecuzione della confisca totalmente a carico della ricorrente.

La Cassazione accoglie, invece il ricorso contro la conferma della decisione di primo grado da parte dei giudici di appello che erroneamente avevano confermato la solidarietà passiva tra i concorrenti nel reato sostenendo che l’intera condotta e l’intero profitto vanno imputati a ciascuno dei concorrenti nel reato. Da cui l’annullamento della decisione con rinvio al giudice affinché accerti se è possibile individuare la reale quota di vantaggio economico conseguito dalla ricorrente e in caso negativo definire l’onere a metà con l’altro concorrente nel reato, senza possibilità di attingere la ricorrente per l’intera somma confiscabile.

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