La legge n. 113/2025, che converte in cosiddetto "decreto economia", stanzia 200 milioni di euro per il rilancio degli impianti ex ILVA e semplifica gli investimenti strategici oltre i 50 milioni. Tra le misure chiave: accesso facilitato al credito per Piombino, ammortizzatori sociali in aree di crisi, e nuovi protocolli contro i rischi climatici sul lavoro. Un piano articolato per preservare l'occupazione e sostenere la transizione industriale
È stata pubblicata in "Gazzetta Ufficiale" - Serie Generale n. 180 del 5 agosto 2025, la legge 1° agosto 2025 n. 113, rubricata «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92», recante «misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi», con entrata in vigore al 6 agosto 2025. Il testo si compone di 15 articoli, rispetto ai 12 del testo originario, suddivisi in tre Capi.
- Il Capo I (articoli 1-5) reca misure per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale e per la decarbonizzazione. Per garantire la continuità produttiva e la sicurezza degli stabilimenti siderurgici dell'ex Ilva, l'articolo 1 dispone un finanziamento statale fino a 200 milioni di euro per l'anno corrente, prevedendo che le risorse, erogate con decreto interministeriale, siano funzionali a interventi urgenti di manutenzione, ripristino e adeguamento degli impianti, come pure a garantirne adeguati standard di sicurezza. Il finanziamento, a tasso di mercato, ha una durata massima di 5 anni e può essere utilizzato direttamente da Ilva ovvero trasferito a Acciaierie d'Italia, su istanza dei commissari. La restituzione del prestito (capitale, interessi, spese) deve avvenire entro 120 giorni dalla vendita degli impianti, impiegando il ricavato della cessione, o comunque entro 5 anni dalla concessione del finanziamento. Il rimborso deve avvenire in via prioritaria rispetto agli ulteriori debiti, pure derogando al codice della crisi d'impresa. Nel quantificare gli oneri pari a 200 milioni di euro per l'anno corrente, si rinvia alla previsione di copertura di cui all'articolo 11 del testo in disamina. L'articolo 1-bis prevede l'introduzione di nuove regole che rendano praticabile l'accesso al credito da parte degli operatori economici intenzionati a insediare attività produttive nell'area del Polo siderurgico di Piombino, classificata sito di interesse nazionale (SIN) per quantità e qualità dei rifiuti e per lo stato di crisi industriale complessa. L'articolo 2 novella la disciplina della realizzazione di impianti per la produzione di preridotto e interviene, da un lato, sopprimendo i riferimenti al PNRR e alla produzione del preridotto tramite l'idrogeno, ormai non più necessari a seguito del passaggio delle risorse per la realizzazione dell'impianto dal PNRR al Fondo per lo sviluppo e la coesione; dall'altro, prevedendo che la società costituita per la gestione dell'impianto possa procedere alla realizzazione e alla gestione tramite una partnership con un socio privato optato con una gara a cd. "doppio oggetto". L'articolo 3 introduce misure di semplificazione per gli investimenti, superiori a 50 milioni di euro, localizzati entro le aree industriali ex Ilva, come pure all'esterno ove funzionali all'attività dello stabilimento. A detto fine amplia a essi l'operatività delle norme acceleratorie per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse strategico nazionale. È prevista la presentazione, a opera dell'investitore, di un piano degli investimenti al Ministro delle Imprese e del made in Italy nonché la nomina, su proposta del medesimo Ministro, di un commissario straordinario che coordini le attività necessarie alla realizzazione degli investimenti. L'articolo 4 autorizza, anche per il 2024, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a svincolare risorse, a determinate condizioni, e utilizzarle per finanziare misure di sostegno alle imprese strategiche in sede di approvazione del rendiconto, come previsto dalla normativa per l'anno 2023. L'articolo 5 introduce una disciplina speciale per la cessione del contratto di acquisto di complessi aziendali nell'ipotesi ove l'organo commissariale abbia esperito azione di risoluzione per inadempimento, annullamento o accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del contratto, permettendo il subentro di un nuovo soggetto, anche a controllo pubblico. L'autorizzazione da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy e la clausola del prezzo massimo (80 % del prezzo originario, oltre agli investimenti) tendono a garantire un equilibrio tra la tutela dell'interesse pubblico e la continuità aziendale.
- Il Capo II (articoli 6-10-ter) reca misure urgenti sugli ammortizzatori sociali e norme in materia di lavoro e politiche sociali. L'articolo 6 esclude, per talune fattispecie transitorie di integrazione salariale straordinaria, l'operatività delle contribuzioni addizionali previste dalle norme generali, a carico dei datori di lavoro, per i periodi di fruizione di trattamenti ordinari ovvero straordinari di integrazione salariale. L'esclusione riguarda le ipotesi concessione, per l'anno corrente, degli interventi di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, Dlgs n. 148/2015. Tali ultimi trattamenti sono previsti per le imprese che operano in zone di crisi industriale complessa, in aggiunta e in deroga ai limiti generali di durata del trattamento. Il beneficio in argomento non spetta, ovvero cessa se risulti già in godimento, ove il datore di lavoro attivi, nel corso del periodo di impiego del trattamento di integrazione salariale in parola, una procedura di licenziamento collettivo. Si provvede alla copertura finanziaria dell'onere stimato, in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, derivante dal beneficio dell'esonero contributivo in oggetto, riducendo nella misura di 9,3 milioni di euro, per l'anno corrente, la dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione. L'articolo 7 autorizza un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, fruibile fino al 31 dicembre 2027, per i gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1000 impiegati sul territorio italiano, che al 26 giugno 2025 abbiano siglato un accordo quadro di programma diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all'attivazione di percorsi di reindustrializzazione. La percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro per ogni lavoratore può essere prevista fino al 100 %. Tale ulteriore periodo di Cigs è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, pure con effetto retroattivo, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale e nel limite di spesa di 30,7 milioni di euro per l'anno corrente, 31,3 milioni di euro per il 2026 e 32 milioni di euro per il 2027. L'articolo 8 stanzia 20 milioni di euro, per la concessione nel 2025 di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinario per un massimo di 6 mesi, non ulteriormente prorogabili, in favore delle imprese per le quali, all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, vi siano concrete possibilità di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda e di riassorbimento occupazionale. Si prevede una ipotesi di decadenza dal trattamento straordinario di integrazione salariale concesso nei casi di crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell'attività produttiva. L'articolo 9 incrementa il limite di spesa per il riconoscimento, negli anni 2025 e 2026, dei trattamenti di sostegno al reddito, per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria. Tale limite di spesa viene incrementato da 700.000 euro a 8,7 mln di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (restando immutato il limite di 700.000 euro per l'anno 2024). L'articolo 10 consente, per un ulteriore periodo, non superiore a 12 settimane, tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2025, il riconoscimento, da parte dell'Inps, di un intervento specifico di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente e operanti in alcuni settori, attinenti all'ambito della moda; la possibilità dell'ulteriore periodo di trattamento è subordinata al rispetto del limite di risorse finanziarie già stanziate per il 2025, per il trattamento in oggetto, nella disciplina transitoria già vigente, nella quale, per il 2025, tale trattamento era contemplato per il solo mese di gennaio. Tale trattamento è di ammontare pari a quello stabilito per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale ed è riconosciuto in deroga ai limiti di durata massima per interventi ordinari di integrazione salariale e, per le imprese artigiane, in deroga ai limiti di durata dell'assegno di integrazione salariale per causali ordinarie. Si novella la procedura di erogazione del trattamento specifico in oggetto, consentendo senza condizioni che il datore di lavoro richieda all'Inps il pagamento diretto della prestazione ai lavoratori. L'articolo 10-bis reca norme transitorie sugli ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche. In materia di trattamenti ordinari di integrazione salariale si prevede una deroga transitoria alla norma che stabilisce, per le imprese di specifici settori e a differenza di quanto già previsto a regime per gli altri settori, l'operatività di certi limiti di durata globale pure per l'ipotesi ove i trattamenti siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili. La deroga transitoria riguarda i trattamenti per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa tra 1° luglio e 31 dicembre 2025 e viene ammessa nel rispetto di un limite di 10,5 milioni di euro per l'anno 2025. Si estende, in via transitoria, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale previsto per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) alle ipotesi ove l'attività sia degli operai agricoli a tempo indeterminato sia di quelli a tempo determinato sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto; l'estensione riguarda, nel rispetto di detto limite di spesa, le riduzioni pari alla metà di attività lavorativa tra 1° luglio e 31 dicembre 2025; per tali diminuzioni, il trattamento viene riconosciuto pure in assenza del requisito del numero minimo di giornate lavorative annue contemplato dal contratto individuale; in tali termini si estende dunque (con riferimento alle suddette due categorie di operai e alla causale delle intemperie stagionali) l'applicabilità dell'istituto, prevista dalla disciplina vigente a regime per i casi di sospensione per intere giornate (a causa di intemperie stagionali o di altri eventi non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori) dell'attività dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (quadri, impiegati, operai). Per i periodi di trattamento concessi in relazione alle ipotesi suddette di riduzione pari alla metà, si stabilisce l'esclusione dal computo dei limiti di durata relativi al singolo lavoratore e si prevede l'equiparazione a periodi lavorativi sia per il computo del numero minimo di giornate lavorative annue che deve essere contemplato, al fine dell'applicazione del trattamento di Cisoa, dal contratto individuale, sia al fine del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorisca l'adozione di specifici protocolli, siglati dalle parti sociali, in merito a linee guida relative a misure di contenimento, negli ambienti di lavoro, dei rischi connessi alle emergenze climatiche. L'articolo 10-ter prevede, in via eccezionale per l'anno in corso, un contributo straordinario per i nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione (Adi), per garantire loro una continuità nella copertura di tale beneficio a fronte del mese di sospensione previsto dalla normativa vigente dopo un periodo di fruizione non superiore a 18 mesi; tale contributo straordinario risulta riconosciuto laddove tali nuclei familiari abbiano presentato domanda di rinnovo e vengano ammessi all'ulteriore periodo di 12 mensilità, in linea a quanto previsto dalla disciplina vigente.
- Il Capo III (articoli 11-12) detta le disposizioni finanziarie e finali. L'articolo 11 riguarda le disposizioni finanziarie, incrementando il Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fispe) di 3,7 milioni per l'anno corrente, di 2,2 milioni per il 2026 e di 4,3 milioni per il 2027. Si dispone sulla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1 del testo in disamina, come pure degli oneri derivanti dall'incremento del FISPE disposto dal comma 1 del presente articolo 11. L'articolo 12 dispone che il testo entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Nella tabella sottostante si riportano le novità di maggior interesse per gli operatori giuridici...
EDITORIALE - Ai Act, predisposto un nuovo codice per assicurare il rispetto delle regole
di Andrea Sirotti Gaudenzi - Direttore del Dipartimento di Intelligenza Artificiale dell'Istituto per la formazione continua (Roma)