La convivenza non costituisce un presupposto necessario al riconoscimento del danno parentale
Risarcimento del danno - Morte di congiunto - Danno parentale - Risarcibilità - Requisito della convivenza - Necessità - Esclusione.
Il dato esterno e oggettivo della convivenza non può costituire elemento idoneo di discrimine e giustificare l'esclusione della possibilità di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto. Escluso che la convivenza possa costituire un connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali ovvero presupposto dell'esistenza del diritto in parola, costituisce elemento probatorio utile, insieme ad altri, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti ed a determinare anche il quantum debeatur.
•Corte di cassazione, sezione VI-3 civile, ordinanza 24 marzo 2021 n. 8218
Risarcimento del danno - Morte di congiunti (parenti della vittima) danno 'da uccisione' - Pretesa azionata 'iure proprio' dai congiunti dell'ucciso - Azione proposta dai nipoti per decesso del nonno - Presupposto necessario - Rapporto di convivenza - Esclusione - Ragioni.
In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
•Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 8 aprile 2020 n. 7743
Risarcimento del danno - Morte di congiunti (parenti della vittima) danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale - Profili del pregiudizio - Criteri di accertamento - Elementi presuntivi - Fattispecie.
In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che - in parziale riforma della pronuncia di primo grado - aveva erroneamente liquidato una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale soggettivo patito dai congiunti della vittima deceduta in aggiunta ad un ulteriore importo a titolo di danno morale).
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 11 novembre 2019 n. 28989
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