La “negligenza informativa” dell’imputato non vuol dire voglia di non partecipare al processo
Il mancato colloquio dell’imputato con il difensore fiduciario non è di per sé sintomo della volontà dello stesso di non partecipare al processo
Non può ritenersi sufficiente, (neppure sul piano presuntivo), rispetto all’effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, il fatto che questi abbia nominato un difensore di fiducia, configurando in tal caso una sorta di onere informativo che sarebbe posto in capo al medesimo imputato in ordine all’evoluzione del procedimento a proprio carico. Pertanto la negligenza informativa dell’imputato nei rapporti con il difensore fiduciario non è di per sé sintomo della volontà dello...





