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La revocatoria concorsuale e la “conservazione degli effetti” nella composizione negoziata

Il ruolo dell’art. 24 CCII nel sistema della revocatoria concorsuale, la stabilizzazione degli atti autorizzati dal tribunale e l’esenzione da revocatoria degli atti non coerenti con le trattative e con le prospettive di risanamento

di Ludovica Carrioli*

L’art. 24 CCII disciplina la conservazione degli effetti degli atti compiuti nel corso della composizione negoziata della crisi, definendo un sistema di stabilizzazione e di esenzione dalla revocatoria concorsuale che opera anche in caso di insuccesso del percorso. La norma integra l’art. 166 CCII e assume rilievo nella gestione degli atti autorizzati, di quelli di ordinaria amministrazione coerenti con le trattative e degli atti straordinari compiuti senza autorizzazione del tribunale o con iscrizione del dissenso dell’esperto.

Il ruolo dell’art. 24 CCII nel sistema della revocatoria concorsuale

L’istituto della revocatoria concorsuale, oggi disciplinato dall’art. 166 CCII, riprende in larga parte l’impostazione dell’art. 67 l.fall., pur collocandosi in un contesto normativo diverso e arricchito da ulteriori disposizioni. Nel Codice della Crisi, infatti, la disciplina non si esaurisce nell’art. 166: l’art. 24 CCII rappresenta una norma di completamento essenziale, perché interviene sugli atti compiuti nel corso della composizione negoziata della crisi e ne definisce la sorte assumendo rilievo quando il percorso non sfocia nell’esito sperato.

La previsione è concepita per favorire l’accesso alla composizione negoziata, offrendo ai terzi un quadro di maggiore sicurezza giuridica rispetto agli atti ai quali partecipano durante le trattative. Si tratta, dunque, di una norma che svolge una funzione di stabilizzazione e di incentivo.

La stabilizzazione degli atti autorizzati dal tribunale (art. 24, comma 1)

Il primo comma dell’art. 24 disciplina gli atti autorizzati ai sensi dell’art. 22 CCII. Si tratta di atti di straordinaria amministrazione la cui funzionalità rispetto alla continuità aziendale o alla migliore soddisfazione dei creditori è già stata verificata dal tribunale.

Tali atti mantengono i loro effetti anche qualora, successivamente, si apra una procedura concorsuale o si arrivi all’omologazione di uno degli strumenti indicati dalla norma, tra cui:

• accordo di ristrutturazione dei debiti omologato,

• concordato preventivo omologato,

• piano di ristrutturazione ex art. 64-bis,

• liquidazione giudiziale,

• liquidazione coatta amministrativa,

• amministrazione straordinaria,

• concordato semplificato di cui all’art. 25-sexies.

La norma non dispiega i suoi effetti nel caso in cui si acceda successivamente a un piano attestato di risanamento, istituto di natura stragiudiziale che non rientra tra le procedure concorsuali.

Gli atti autorizzati dal tribunale acquisiscono inoltre il carattere della prededucibilità, che permane qualunque sia l’esito della composizione negoziata e si conserva anche nel caso in cui si susseguano più procedure concorsuali.

L’esenzione da revocatoria degli atti non coerenti con le trattative e con le prospettive di risanamento (art. 24, comma 2)

Il comma 2 dell’art. 24 prevede una forma di esenzione dalla revocatoria per gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere dall’imprenditore dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, purché siano coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento del loro compimento.

Trattasi di atti appartenenti alla sfera dell’ordinaria amministrazione, che l’imprenditore può compiere senza necessità di condivisione e senza autorizzazione del tribunale, a condizione che non sia compromessa la sostenibilità economico-finanziaria dell’impresa (art. 21, co. 1 CCII).

L’esenzione opera solo per gli atti cosiddetti “normali”. Gli atti e i pagamenti anomali – ossia quelli che, per struttura o modalità, esulano dalla fisiologia di un regolare rapporto contrattuale tra debitore e creditore – non rientrano nell’esenzione perché difficilmente possono essere considerati coerenti con le trattative né con le prospettive di risanamento; pertanto, sono suscettibili di revocatoria.

L’assetto della norma risulta coerente con il dovere generale di leale collaborazione, correttezza e buona fede previsto dall’art. 4 CCII, nonché con la possibilità, prevista dall’art. 17, comma 5, di rideterminare con l’aiuto dell’esperto i contenuti dei contratti durante le trattative, evitando così situazioni di squilibrio che possano compromettere il percorso negoziale.

Nell’azione revocatoria avente ad oggetto un atto rientrante nell’ambito del comma 2, spetta al curatore dimostrare la non coerenza dell’atto, del pagamento o della garanzia, con lo stato delle trattative o con le prospettive di risanamento.

Gli atti di straordinaria amministrazione privi di autorizzazione o con dissenso dell’esperto (art. 24, comma 3)

L’ultimo comma disciplina gli atti di straordinaria amministrazione per i quali è previsto un obbligo di informazione preventiva e scritta all’esperto (art. 21, co. 2). Tali atti sono revocabili ai sensi degli artt. 165–166 CCII quando:

• l’esperto abbia iscritto nel registro delle imprese il proprio dissenso, oppure

• il tribunale abbia respinto la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 22 CCII.

L’assenza del dissenso non basta, tuttavia, a escludere la revocabilità: nel successivo giudizio il giudice potrà valutare se l’atto fosse realmente compatibile con le trattative e con le prospettive di risanamento, operando una valutazione ex ante, cioè con riferimento al momento in cui l’atto è stato compiuto.

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*Avv. Ludovica Carrioli - Inzitari & Partners - Fabiani