Penale

La rinuncia al mandato non è immediatamente efficace se non conosciuta dall’assistito

Scatta l’ultrattività del mandato fino alla tempestiva nomina del difensore d’ufficio cui è obbligato il giudice, ma l’obbligo non è contestuale alla comunicazione della rinuncia fatta in udienza e gli atti compiuti sono validi

di Paola Rossi

Non è causa di nullità del procedimento e degli atti compiuti dal difensore di fiducia rinunciatario la permanenza del mandato difensivo fino alla nomina del sostituto d’ufficio, che il giudice è tenuto a nominare tempestivamente in caso di rinuncia.

La giurisprudenza ha fatto rilevare un contrasto di orientamenti sulla nozione di tempestività con cui il giudice deve provvedere ad assicurare all’imputato l’assistenza del difensore nel processo.

La Corte di cassazione - con la sentenza n. 35795/2025 - ha fornito un principio di diritto ad hoc per risolvere la questione degli effetti della rinuncia non seguita da immediata nomina di altro difensore di fiducia e soprattutto non seguita da contestuale nomina del difensore d’ufficio da parte del giudice, affermando che la tempestività va valutata in concreto e in rapporto al rispetto delle garanzie della difesa. Quindi se l’imputato nel passaggio da un difensore a un altro (sostituto d’ufficio o nuovo difensore di fiducia) non resta “scoperto” dall’assistenza tecnica di un legale non emerge alcuna nullità nel caso in cui il giudice nomini il sostituto d’ufficio in un momento successivo a quando ha avuto notizia della rinuncia. Infatti, il mandato difensivo dispiega ultrattività rispetto al momento della dichiarazione di rinuncia da parte dell’avvocato nominato dalla parte, in quanto la rinuncia diviene effettiva dal momento della sua conoscenza da parte dell’imputato.

Spiega, infatti, la Cassazione che la rinuncia è da qualificare quale atto unilaterale, ma recettizio, ossia che dispiega i propri effetti dall’avvenuta comunicazione all’assistito. E nessuna lacuna nella garanzia a essere difesi nel processo si crea se a seguito della rinuncia il giudice concede poi dei termini a difesa per assicurare la piena instaurazione di un nuovo rapporto fiduciario col successivo difensore. E non è impugnabile dall’imputato - per asserita nullità - l’eventuale attività difensiva svolta dall’avvocato rinunciante lamentando la correttezza delle scelte difensive operate dal rinunciante solo perché il giudice non ha provveduto all’immediata nomina di altro difensore in un momento in cui di fatto la parte imputata non conosceva ancora la rinuncia direttamente annunciata al giudice in udienza.

Quindi l’attività eventualmente realizzata nella medesima udienza non è affetta da illegittimità e non rappresenta circostanza che renda intempestiva la nomina del difensore d’ufficio operata dal giudice solo nell’udienza successiva dopo aver preso atto che l’imputato non ha autonomamente provveduto a nominare un nuovo difensore.

In tal caso l’attività difensiva compiuta nell’udienza dove viene comunicata la rinuncia non è de plano contestabile come illegittima dall’assistito, ma rientra nella dinamica del rapporto avvocato-cliente.
Inoltre, il giudice ha l’ulteriore possibilità per garantire la continuità dell’assistenza tecnica nel processo di adempiere all’obbligo di differire la celebrazione del processo al fine di assicurare l’opzione di parte di provvedere a una nuova nomina o provvedervi egli stesso d’ufficio in caso di inattività della parte.

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