Civile

La sanzione disciplinare al magistrato che non smaltisce arretrato va proporzionata al ritardo

Il numero abnorme di procedimenti non definiti da anni non è scusabile per le carenze organizzative dell’ufficio di appartenenza del giudice. Va, infatti, fornita una giustificazione obiettiva dell’impossibilità di provvedere

di Paola Rossi

Sì alla sanzione della perdita di anzianità di due mesi elevata contro il magistrato ritenuto responsabile di aver commesso gli illeciti previsti dal Dlgs 109/2006 di mancato adempimento ai propri doveri di diligenza e laboriosità con reiterati, gravi e ingiustificati ritardi nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni.

Nel caso risolto dalle sezioni Unite della Corte di cassazione civile - con la sentenza n. 29145/2025 - viene confermata la sanzione contro il magistrato che aveva depositato oltre il triplo del termine imposto dalla legge determinando un incremento dell’arretrato che era tenuto a smaltire. L’abnormità del numero delle decisioni non depositate e la perdurante ultrannualità di tale comportamento induce a definire proporzionata la sanzione disciplinare che cancella dal percorso professionale due mesi di anzianità.

La condotta sanzionata

Risulta dalla lettura della sentenza che il giudice sanzionato con la perdita di un periodo di anzianità depositava con grave ritardo ultrannuale un abnorme numero di atti. Nel procedimento disciplinare non era stata ritenuta valida causa di giustificazione lo stato in cui versava l’ufficio di appartenenza poiché risaltava la mancata predisposizione di un sitema di autorganizzazione attraverso cui provvedere allo smaltimento dell’arretrato, anzi risultato incrementato dalla consuetudine dello stesso giudice a depositare i provvedimenti con eccessivo ritardo. Ritardo sufficiente a determinare la lesione del diritto a una celere giustizia da parte degli utenti. Così violando il diritto delle parti a ottenere la definizione in tempi ragionevoli del processo, secondo quanto previsto dall’articolo 111, comma secondo, della Costituzione e dall’articolo 6, paragrafo 1, della Cedu che fissa il principio del giusto processo.

Nella sua difesa il magistrato invocava l’applicazione retroattiva della causa di estinzione della fattispecie introdotta nel Dlgs del 2006 con efficacia dal giugno 2022 che regola il caso di adeguamento del comportamento del giudice al rispetto del piano di smaltimento come definito dai superiori nell’ambito del proprio ufficio.

Di fatto riteneva il magistrato ricorrente che la norma avendo contenuto sotanziale fosse passibile di applicazione retroattiva in base al principio del favor rei. Ma la posizione asunta è stata smentita dai giudici di legittimità che hanno fatto rilevare che il principio trova applicazione per sanzioni “sostanzialmente assimilabili a quelle penali”. Similitudine che non rcorre in questo caso dove la sanzione comminata ha natura amministrativa.

Ribatte la difesa assumendo che la disposizione invocata avrebbe potuto trovare applicazione almeno per alcuni aspetti di fatto quali il rispetto dei piani di smaltimento successivamente adotatti con due decreti. Ma come risponde la Cassazione i piani non erano nenache stati interamente rispettati e l’attività era successiva di molti anni agli inadempimenti contestati di grave ritardo nell’attività di deposito.

Legittimità della sanzione

Sul peso della sanzione comminata, conclude la Cassazione, non si riscontrano profili di illegittimità in quanto risulta proporzionata rispetto alla gravità e alla perduranza dell’illecito contestato. Spiega la Cassazione che se reiterazione e gravità del ritardo costituiscono elementi strutturali della fattispecie sanzionata rileva anche un terzo presupposto per la sua realizzazione: “l’ingiustificabilità del ritardo”, che sostanzia di fatto una causa di esclusione della punibilità dell’illecito quando ricorrano specifiche condizioni di inesigibilità della condotta doverosa. Da ciò consegue ovviamente che sussita un preciso onere di allegazione di tali elementi esimenti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©