La scissione mediante scorporo: i vantaggi, anche per le società internazionali
La fattispecie si pone come operazione alternativa sia al conferimento sia alla scissione ordinaria, per le società che vogliano trasferire attività e passività ad altre società
È passato ormai più di un anno dall’introduzione nel nostro ordinamento della fattispecie della scissione mediante scorporo, una particolare ipotesi di scissione con la quale la società scissa assegna una parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione, attribuendo le relative partecipazioni non ai suoi soci, bensì a sé stessa.
La scissione mediante scorporo è disciplinatadall’articolo 2506.1 del Codice Civile, introdotto dal D.Lgs. 19/2023 in attuazione della Direttiva UE 2019/2021 (che modifica la Direttiva 2017/1134 in tema di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere) e si pone come operazione alternativa sia al conferimento sia alla scissione ordinaria, per le società che vogliano trasferire attività e passività ad altre società.
In particolare questa tipologia di scissione si differenzia da quella ordinaria perché le partecipazioni della società beneficiaria vengono attribuite alla società scissa e non ai suoi soci, con la conseguenza che non si realizza una riduzione del patrimonio netto della scissa (le partecipazioni ricevute sostituiscono le attività e passività oggetto di trasferimento).
Questo elemento tipizzante avvicina la scissione con scorporo al conferimento: per quanto il risultato ottenuto dalle due operazioni sia in effetti simile tuttavia le differenze sono numerose, sia sul piano giuridico (la scissione mediante scorporo è operazione modificativa – successoria – mentre il conferimento è una operazione traslativa) che sul piano procedurale (la scissione con scorporo è deliberata dalla assemblea dei soci mentre il conferimento è atto gestorio deliberato dall’organo amministrativo).
Un’altra differenza di sicuro interesse è che la relazione di stima, sempre obbligatoria nelle operazioni di conferimento, non è invece generalmente richiesta nella scissione mediante scorporo (salvo ipotesi specifiche).
La scissione mediante scorporo ha dunque una caratterizzazione precisa e l’interesse che ha suscitato ha portato a definirne alcuni aspetti sia dal punto di vista civilistico che fiscale. Sono da segnalare in questo senso lo Studio 45/2023 del Consiglio Nazionale del Notariato e la Massima 209/2023 del Consiglio Notarile di Milano (quest’ultima a favore della ammissibilità di scissione con scorporo anche a favore di una o più beneficiarie già esistenti) mentre per quanto riguarda il trattamento fiscale lo schema del Decreto Legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri e all’esame delle commissioni parlamentari conferma la neutralità dell’operazione e – dunque – l’applicazione dell’art. 173, comma 1, del TUIR.
Alla luce delle sue caratteristiche, l’operazione di scissione mediante scorporo può assolvere diverse funzioni e tra i suoi utilizzi va segnalata, nell’ambito di operazioni di ristrutturazione di gruppi internazionali, la possibilità di trasformare una Stabile Organizzazione italiana di società estera in una Società di diritto italiano. Questa trasformazione è resa possibile nell’ambito della scissione mediante scorporo con il trasferimento del ramo d’azienda della Stabile Organizzazione italiana di una società non residente (UE o extra UE) in una Società italiana beneficiaria (di nuova costituzione o già esistente, secondo l’interpretazione estensiva del Consiglio Notarile di Milano) e contestuale attribuzione delle partecipazionidella Società italiana beneficiaria alla Società estera scissa.
La scissione mediante scorporo è dunque una importante novità che consente di modificare, nell’ambito di un gruppo internazionale, la scelta inizialmente effettuata di operare in Italia tramite una stabile organizzazione a favore della scelta di operare tramite una Società di diritto italiano, utilizzando una operazione codificata e relativamente semplice a livello di procedura e fiscalmente neutrale.
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*A cura di Francesca Masotti, Partner Masotti Cassella