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Sede dell’arbitrato, cosa significa davvero e perché è così importante

La sede è l’elemento che tiene insieme l’intero impianto giuridico del procedimento: stabilisce la lex arbitri, determina quali giudici possono intervenire e condiziona riconoscimento ed esecuzione del lodo

di Andrea Sganzerla*

Troppo spesso chi è digiuno della materia è portato a pensare che sede dell’arbitrato e luogo in cui si tengono le udienze arbitrali siano la stessa cosa. Tale (giustificabile) errore deriva dal fatto che in ambito nazionale e fino a prima dell’avvento dell’uso sistematico e certamente più pratico delle conference call, di fatto le due cose per lo più erano coincidenti.

Quando parliamo di arbitrato internazionale, la “sede dell’arbitrato” non è un semplice dettaglio logistico: è il punto di contatto giuridico tra il procedimento e uno Stato. Da questa scelta discendono la legge processuale che regola il caso (la cosiddetta lex arbitri) e i giudici statali che potranno intervenire quando serve — ad esempio per misure cautelari, per la costituzione del collegio o per un’eventuale impugnazione del lodo.

In Italia, la giurisprudenza ha chiarito che la sede può essere ricavata anche per interpretazione dalla clausola arbitrale e che l’omissione della sede nel lodo non lo rende automaticamente nullo: conta la sua funzione giuridica, non la mera indicazione formale.

Sul piano internazionale, la sede determina anche se un lodo è “straniero ai sensi della Convenzione di New York del 1958: un lodo reso a Parigi, per esempio, sarà considerato straniero in Italia e dovrà passare dal relativo procedimento di riconoscimento prima di poter essere eseguito.

Lex arbitri, giudici competenti e controllo sul lodo

La sede guida anche un altro aspetto centrale: quali giudici possono intervenire nel procedimento. I tribunali dello Stato scelto come sede hanno il potere di sostenere l’arbitrato (con provvedimenti urgenti o nella nomina degli arbitri) e di controllare il lodo finale, ad esempio in caso di richiesta di annullamento presentata da una parte soccombente.

Per quanto riguarda la legge applicabile al merito, a seguito della riforma dell’arbitrato operata dal legislatore con il D. Lgs. 149/2022 nei procedimenti arbitrali iniziati dopo il 30 giugno 2023 le parti possono indicare per iscritto una legge straniera o anche semplicemente un insieme di “norme — soluzione utile quando si vuole adottare la lex mercatoria o standard internazionali di settore. In mancanza, gli arbitri applicano le regole individuate tramite i criteri di conflitto ritenuti adeguati. Per fare un esempio un lodo con sede a Parigi potrà essere impugnato solo davanti ai giudici francesi; la sua esecuzione in Italia passerà invece dalla Corte d’appello italiana competente, che controllerà, tra l’altro, arbitrabilità e ordine pubblico.

Sulla base di tali principi Con la sentenza n. 8911 del 4 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha esteso il principio anche all’arbitrato societario con sede all’estero stabilendo la validità di una clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società italiana, la quale preveda che le controversie societarie siano devolute ad arbitrato con sede all’estero. La Suprema Corte ha affermato un principio di diritto destinato a costituire punto di riferimento nel sistema dell’arbitrato societario transnazionale:

«In tema di arbitrato societario, è valida e può essere riconosciuta in Italia una clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di diritto italiano che preveda la sede dell’arbitrato all’estero, purché rispetti il requisito sostanziale previsto dall’art. 34, comma 2, d.lgs. n. 5/2003, che impone, a pena di nullità, la nomina dell’intero organo arbitrale da parte di un soggetto terzo estraneo alla società. Le disposizioni processuali contenute negli artt. 35 e 36 del medesimo decreto, pur inderogabili per l’arbitrato societario domestico, possono essere derogate attraverso la scelta di una lex arbitri straniera, a condizione che questa rispetti i principi fondamentali del giusto processo arbitrale previsti dalla Convenzione di New York del 1958.»

La pronuncia della Corte riconosce pertanto che l’autonomia statutaria delle società italiane può legittimamente comprendere anche l’opzione per arbitrati internazionali con sede estera, sempreché ciò non pregiudichi la tutela effettiva delle parti e il rispetto dei principi fondamentali del procedimento.

Sede giuridica - seat vs venue: perché non sono la stessa cosa

Una distinzione spesso sottovalutata è tra la sede che è un concetto giuridico, mentre il venue è il luogo fisico in cui si svolgono udienze e attività istruttorie. Le due cose non coincidono necessariamente. Un arbitrato con sede a Milano può tranquillamente tenere un’udienza a Zurigo senza cambiare sede né alterare le conseguenze giuridiche che da essa derivano.

Validità del lodo, impugnazione e riconoscimento internazionale

I motivi di nullità del lodo riguardano violazioni gravi: sconfinamento dal mandato arbitrale, inosservanza di norme di ordine pubblico o vizi procedurali rilevanti. Non rientra tra questi la semplice mancanza dell’indicazione della sede, purché sia desumibile dalla clausola o dal contesto.

Sul fronte internazionale, la Convenzione di New York del 1958 impone agli Stati di riconoscere ed eseguire i lodi stranieri, salvo eccezioni ben circoscritte (ordine pubblico, arbitrabilità, violazioni procedurali essenziali). In Italia questo controllo è affidato agli artt. 839-840 c.p.c.

Sede dell’arbitrato e legge applicabile al contratto: due scelte distinte

La sede governa il procedimento e le regole giuridiche che lo inquadrano; la legge del merito disciplina invece il contenuto del rapporto contrattuale. Le parti possono scegliere liberamente una legge diversa da quella della sede, oppure fare riferimento alla lex mercatoria (ovvero gli Usi del commercio internazionali c.d. soft law) La distinzione è essenziale, perché l’eventuale controllo giudiziale resterà comunque ancorato all’ordinamento della sede e ai suoi limiti di ordine pubblico.

Regole delle istituzioni arbitrali e ruolo della sede

I principali regolamenti arbitrali internazionali (ICC, LCIA, SIAC, CAM) garantiscono ampio spazio all’autonomia delle parti, adattandosi alla prassi e agli standard della Convenzione di Ginevra del 1961. Anche in questi casi, però, la sede resta fondamentale: determina quali giudici possono intervenire e quali limiti di ordine pubblico si applicano, mentre le regole istituzionali definiscono soprattutto l’organizzazione del procedimento.

Come scegliere la sede: criteri pratici

Quando si negozia una clausola arbitrale, la scelta della sede va valutata con attenzione. Tra i criteri più rilevanti:

prevedibilità e qualità della giurisprudenza locale sull’arbitrato;

• adesione dello Stato alla Convenzione di New York;

efficienza dei tribunali nella fase di supporto e di controllo;

• orientamenti in materia di ordine pubblico, soprattutto in settori regolati;

compatibilità tra sede e legge scelta per il merito, specie se si vuole applicare la lex mercatoria.

Conclusione

La sede dell’arbitrato è l’elemento che tiene insieme l’intero impianto giuridico del procedimento: stabilisce la lex arbitri, determina quali giudici possono intervenire e condiziona riconoscimento ed esecuzione del lodo. Non è il luogo delle udienze, e non è nemmeno la legge che governa il contratto: è la “casa giuridica” dell’arbitrato, quella che decide come si procede e quali limiti non possono essere superati.

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*Avv. Prof. Andrea Sganzerla

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