Comunitario e Internazionale

Lavoro in diversi paesi Ue, la legge applicabile in caso di cambiamento

La Corte Ue, sentenza nella causa C-485/24, ha chiarito i criteri per determinare quale sia la legge applicabile quando muta il luogo di lavoro abituale

Se il luogo abituale di lavoro cambia e gli elementi del rapporto indicano un collegamento più stretto con un altro Paese, va applicata la legge di quest’ultimo. L’esame spetta al giudice nazionale. Lo ha chiarito la Corte Ue, sentenza nella causa C-485/24.

La vicenda

Nel 2002 una impresa di trasporti, con sede in Lussemburgo, ha assunto un cittadino francese come conducente. Il contratto di lavoro prevedeva che a esso fosse applicabile la legge lussemburghese. Esso precisava che il conducente doveva effettuare trasporti in diversi paesi europei, tra cui la Francia. L’attività del conducente si è progressivamente concentrata in Francia, fatto riconosciuto dal datore di lavoro nel 2014, facendo valere un obbligo di iscrizione alla previdenza sociale francese. Nello stesso anno, a seguito del rifiuto da parte del conducente di ridurre il proprio orario di lavoro, l’azienda ha posto fine al rapporto di lavoro.

Il conducente ha adito il Tribunale del lavoro di Digione (in Francia), che ha respinto le sue domande dopo averle esaminate sulla base del diritto del lavoro lussemburghese. La Corte d’appello di Digione ha poi annullato la decisione, dichiarando che, secondo la Convenzione di Roma, doveva applicarsi la legge francese, poiché il luogo di lavoro abituale era in Francia. La società ha proposto ricorso per cassazione. La Corte di cassazione francese si è quindi rivolta alla Corte di giustizia.

La motivazione 

Per i giudici di Lussemburgo il nuovo luogo di lavoro destinato a divenire il luogo di lavoro abituale deve essere preso in considerazione nell’ambito dell’esame dell’insieme delle circostanze al fine di determinare la legge che sarebbe applicabile in mancanza di scelta delle parti.

La Convenzione di Roma limita la libertà delle parti di scegliere la legge applicabile, prevedendo due criteri di collegamento, quello del paese in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro o, in mancanza, la legge del paese in cui si trova la sede che ha assunto il lavoratore. Tuttavia, questi due criteri di collegamento non sono applicabili qualora dall’insieme delle circostanze risulti che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese, nel qual caso è applicabile la legge di quest’ultimo paese.

Secondo la Corte, il primo criterio non consente di identificare un paese quando, nel corso del rapporto di lavoro nel suo insieme, il luogo di lavoro abituale si è spostato da un paese all’altro. Occorre quindi fare riferimento al secondo criterio, quello della sede dello stabilimento che ha assunto il lavoratore. Nel caso di specie, Bettembourg (Lussemburgo).

Tuttavia, la Corte di cassazione dovrà stabilire se dall’insieme delle circostanze risulti che il contratto di lavoro di cui trattasi presenta un collegamento più stretto con la Francia. Nell’ambito dell’esame, occorrerà tenere conto di tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro, quali l’ultimo luogo di lavoro abituale del conducente e l’obbligo di iscrizione alla previdenza sociale francese.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©