Penale

Lavoro di pubblica utilità: il giudice è l’organo competente per l’esecuzione

La Cassazione, con la sentenza n. 34941/2025, chiarisce che l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, previsto come pena sostitutiva, deve essere ordinata dal giudice che ha emesso la condanna e non dal Pm come avveniva in passato

di Anna Marino

Il mancato avvio del lavoro di pubblica utilità (LPU) comminato come pena sostitutiva non può essere imputato al condannato se non sono stati definiti i requisiti relativi alle modalità e agli orari di esecuzione. La Corte, con la sentenza n. 34941/2025, chiarisce che l’impulso all’esecuzione del LPU sostitutivo non spetta al Pubblico Ministero, bensì al giudice che ha emesso la condanna, in base alle modifiche normative introdotte dal d.lgs. 150/2022 che attua la “riforma Cartabia” e all’art. 661...