Revoca della pena accessoria per riduzione della condanna sotto i tre anni
La Corte di cassazione (sentenza 34776 del 2025) stabilisce che il giudice dell’esecuzione può revocare la pena accessoria, come l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, quando quella principale, ridotta di un sesto, scende sotto i tre anni di reclusione
Il giudice dell’esecuzione può revocare la pena accessoria come l’interdizione temporanea dai pubblici uffici quando la condanna, a seguito della riduzione di un sesto, scende sotto i tre anni di reclusione. La Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, con sentenza 34776 del 2025, stabilisce un nuovo principio interpretativo, basato su una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 442, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Il principio affermato è che il giudice dell’esecuzione, in forza...





