Sversare acque nere nelle fognature pubbliche è reato e giustifica il sequestro dell’autospurgo
Non rileva la qualità del rifiuto - se pericoloso o meno - in quanto il reato scatta comunque per l’abbandono in luoghi e con modalità non ammesse
La Cassazione penale - con la sentenza n. 34490/2025 - respinge il ricorso contro il sequestro preventivo di un automezzo di autospurgo di acque nere che l’imputato era stato colto nell’atto di sversarle nella rete fognaria pubblica.
I reati contestati sono quelli dell’articolo 192 e 255 del Codice dell’ambiente.
Il ricorrente contestava la mancata prova della sussistenza del fumus delicti e soprattutto dell’assenza di verifica sulla qualità del rifiuto che veniva smaltito. I giudici hanno ribadito che la condotta aveva comunque rilevanza penale al di là della natura del rifiuto che si considera non correttamente smaltito bensì abbandonato. Ed è proprio la condotta di abbandono che viene sanzionata per la conseguenza della dispersione nell’ambiente in modalità priva di garanzie a tutela della salute e appunto dell’ambiente in generale.
Il sequestro dell’automezzo non è quindi avvenuto senza motivazione ma in base alla circostanza che era stato accertato dalla guardia di finanza il comportamento dell’autore di uno sversamento incontrollato e considerato dalla legge illecito penale.
Infine, il ricorso viene respinto in quanto alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati al di fuori della sede di adozione del sequestro. Alla luce di tali principi, la motivazione resa dal provvedimento impugnato, quanto ai dati di fatto valorizzati e alle conclusioni da essi tratte, non risulta affatto apparente, avendo il Tribunale del riesame, adeguatamente e senza vizi logici, dato conto dell’autonoma valutazione degli elementi indiziari da parte del Gip attraverso il richiamo all’informativa della polizia giudiziaria, laddove è stato descritto e documentato fotograficamente che l’indagato era stato sorpreso nell’atto di sversare nella pubblica fognatura il contenuto dell’autospurgo.
Non può quindi rilevare, come pretendeva il ricorrente il mancato accertamento del codice Cer del rifiuto convogliato all’interno di un tombino per le acque piovane, dal momento che la norma punisce l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, anche non pericolosi, in acque superficiali e sotterranee.
Sussiste, infine, il rapporto di strumentalità immediato tra l’automezzo che sversa il contenuto della cisterna nella fognatura pubblica e il reato ipotizzato e anche il rischio di agevolazione di altri reati connesso alla libera disponibilità del mezzo. Ciò che motiva sufficientemente il sequestro.