Penale

Pene pecuniarie, insolvibilità apre a sostituzione con Lpu anche se condanna è ante Cartabia

Il lavoro sostitutivo come regolato dalla Riforma non è mera modalità di esecuzione della pena e rivestendo carattere sostanziale va retroattivamente applicata in base al principio del favor rei

di Paola Rossi

Il giudice dell’esecuzione a fronte del mancato pagamento della pena pecuniaria entro la scadenza o in caso di istanza di sostituzione dovrà provvedere ad applicare le disposizioni degli articoli 102 e 103 della legge 689/1981 come modificate dalla Riforma Cartabia anche se la condanna è divenuta definitiva prima della sua entrata in vigore.

In particolare la Cassazione penale - con la sentenza n. 34279/2025 - ha accolto il ricorso che lamentava come illegittima la decisione del magistrato di sorveglianza che aveva respinto la domanda di sostituzione di una gravosa multa - rispetto alle condizioni disagiate del ricorrente - in quanto non prevista dalla legge ante Riforma. Il giudice incorrendo in errore secondo la Suprema Corte aveva ritenuto non retroattive le nuove regole in quanto formalmente procedurali.

La Corte unitamente all’opinione del procuratore che propendeva per l’accoglimento del ricorso ha ritenuto che nel caso in questione dove l’istanza di sostituzione derivava non da mera insolvenza, ma da insolvibilità oggettiva del condannato il magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto ritenere comunque applicabile il lavoro di pubblica utilità sostitutivo della multa comminata.

Il nuovo sistema
Chiarisce la Cassazione che il nuovo assetto normativo distingue l’insolvenza di fatto (regolata dall’articolo 102 della legge 689/1981) da quello della insolvibilità disciplinato dall’articolo 103 della stessa legge. Alla luce dell’articolo 660 del Codice di procedura penale che regola i tempi e modi di adempimento delle pene pecuniarie è colpevole l’adempimento non giustificato dallo stato di insolvibilità del condannato e la conversione in semilibertà sostitutiva va fatta in base all’articolo 102 della legge di depenalizzazione. Mentre quando l’inadempimento è incolpevole la pena pecuniaria è convertita in base all’articolo 103 in lavoro di pubblica utilità sostitutivo o - se il condannato si oppone - in detenzione domiciliare sostitutiva.

La retroattività delle normeSecondo la Cassazione dovendo riconoscersi natura sostanziale alle modifiche introdotte dalla novella del Dlgs 150/2022 queste sono suscettibili - in base al principio del favor rei - di applicazione retroattiva, quindi anche su condanne già divenute definitive prima del 30 dicembre 2022. Si tratta, infatti, come conclude la Corte di legittimità di «una vera e propria trasformazione della natura della pena e della concreta incidenza di quest’ultima sulla libertà personale del condannato».

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