Penale

Guida senza patente, la recidiva infrabiennale resta reato

Per la Consulta, sentenza n. 154 depositata oggi, la perdurante rilevanza penale non è illegittima, né lo è il calcolo della pena che è detentiva e non solo pecuniaria

Con la sentenza numero 154, depositata oggi, la Corte costituzionale ha rigettato diverse questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, e 5 del decreto legislativo numero 6 del 2016 e 16, comma 15, del codice della strada, sollevate dal Tribunale di Firenze in composizione monocratica, chiamato a giudicare un soggetto imputato del reato di guida senza patente con recidiva infrabiennale.

Il dubbio di illegittimità costituzionale avanzato dal giudice rimettente riguardava in via principale il comma 2 dell’articolo 1 del citato decreto legislativo, nella parte in cui, dopo aver chiarito che la depenalizzazione (salve talune eccezioni) dei reati sanzionati con la sola pena pecuniaria si applica anche a quelli che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con pena detentiva, “sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria”, precisa che “in tal caso le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato”. La Corte ha ritenuto non fondato tale dubbio, anche se limitato al solo caso del reato di guida senza patente (come, in via subordinata, richiesto dal rimettente), rilevando che il legislatore delegato, nell’attribuire il massimo ambito applicativo alla clausola generale di depenalizzazione recata dalla legge delega, così valorizzando le generali finalità di deflazione del sistema penale sottese alla legge di delegazione, ha, tuttavia, lasciato doverosamente ferma la rilevanza penale delle fattispecie aggravate dei reati di cui si tratta, per le quali la normativa allora vigente prevedeva, in ragione del più accentuato disvalore del fatto, anche (o soltanto) la pena detentiva. Tali fattispecie, osserva ancora la Corte, non sarebbero potute comunque rientrare nel perimetro applicativo del criterio di delega, il quale non riferiva la condizione di operatività della depenalizzazione – l’essere, cioè, il reato punito unicamente con pena pecuniaria – alla sola fattispecie base.

In via subordinata, il Tribunale di Firenze aveva censurato l’articolo 116, comma 15, del codice della strada, che continua ad annettere rilievo penale all’illecito commesso da chi sia recidivo nel biennio, per violazione dei principi di eguaglianza (art. 3 Cost.), di offensività del reato (art. 25, secondo comma, Cost.) e della funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.), in quanto tale previsione farebbe dipendere la rilevanza penale di un fatto, che per ogni altra persona resta sanzionato solo in via amministrativa, da una condizione soggettiva dell’agente (la recidiva nel biennio) priva di incidenza sull’offesa al bene giuridico protetto, configurando una responsabilità penale cosiddetta “d’autore”. Inoltre, la disposizione censurata enfatizzerebbe oltre misura il peso della recidiva sul piano sanzionatorio.

La Corte ha giudicato non fondata anche questa censura, sottolineando che, nel caso in esame, la precedente condotta che viene in rilievo non è priva di correlazione con la condotta di guida senza patente, essendo costituita proprio dalla commissione, definitivamente accertata, del medesimo illecito. Inoltre, la recidiva, per assumere rilievo agli effetti dell’articolo 116, comma 15, del codice della strada, deve manifestarsi in un arco temporale circoscritto a soli due anni. Tale accertamento non assume le fattezze di un marchio incancellabile. La Consulta ha, ancora, escluso che sia riscontrabile nella specie un fenomeno di abnorme sopravvalutazione delle componenti soggettive dell’illecito, rilevando che la guida senza patente rappresenta comunque un illecito di significativo disvalore nel quadro di quelli contemplati dal codice della strada, consistendo nel compimento di un’attività intrinsecamente pericolosa per la sicurezza stradale e per l’incolumità delle persone e delle cose, in difetto del titolo abilitativo, che attesta l’idoneità del soggetto a esercitarla.

In via ulteriormente subordinata, il Tribunale di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo numero 8 del 2016 in riferimento all’articolo 76 della Costituzione per eccesso di delega, nella parte in cui non prevede che, con riguardo alle ipotesi aggravate ora trasformate in fattispecie autonome di reato, il giudice continui ad applicare per il calcolo della pena la disciplina sanzionatoria vigente prima della riforma. E ciò per l’asserita incompatibilità con la legge delega dell’inasprimento del trattamento sanzionatorio delle ipotesi aggravate, che ne impedisce il bilanciamento con eventuali attenuanti.

La Corte ha dichiarato non fondata anche tale questione, alla stregua delle considerazioni già esposte in relazione al rigetto della questione sollevata in via principale, aggiungendo che la pronuncia richiesta darebbe luogo ad un assetto asistematico, in quanto il giudice dovrebbe continuare a trattare come circostanza aggravante una previsione sanzionatoria alla quale non corrisponde più alcuna fattispecie base di reato.

Infine, sulla base delle argomentazioni svolte con riferimento al rigetto della sollevata questione di legittimità costituzionale dell’articolo 116, comma 15, del codice della strada, la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione – sollevata, in estremo subordine, dal Tribunale di Firenze – nella parte in cui, nell’ipotesi di recidiva nel biennio, prevede l’applicazione di una pena detentiva anziché pecuniaria.

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