Civile

Le decisioni sull’obbligo di conservazione dei documenti

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a cura della Redazione Lex24

Prova civile - Istanza di esibizione di documenti - Obbligo di conservazione dei documenti - Fondamento - Violazione - Conseguenze.
Nel caso in cui, nel corso di un giudizio civile, venga formulata istanza di esibizione documentale ex art. 210 cod. proc. civ., la parte nei cui confronti tale istanza è formulata è tenuta a conservare la relativa documentazione fino a quando il giudice non abbia definitivamente e negativamente provveduto sulla stessa, sicché, ove la documentazione venga distrutta dopo la presentazione dell'istanza e durante il tempo di attesa per la formazione della decisione definitiva sulla stessa, la mancata conservazione è suscettibile di essere valutata come argomento di prova ex art. 116 cod. proc. civ.
• Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 22 dicembre 2014 n. 27231

Prova civile - Istanza di esibizione di documenti formulata nel giudizio relativo all'’"an" della pretesa fatta valere - Obbligo di conservazione dei documenti fino alla formazione del giudicato sulla decisione definitiva di rigetto dell'istanza - Sussistenza - Successivo giudizio sul "quantum" - Permanenza dell'obbligo - Fondamento - Distruzione dei documenti successivamente all'istanza e prima della decisione definitiva - Contegno valutabile ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ.
Nel caso in cui, nel corso di un giudizio civile relativo all’”an” della pretesa fatta valere, venga formulata istanza di esibizione documentale ex art. 210 cod. proc. civ., la parte nei cui confronti tale istanza è formulata è tenuta a conservare la relativa documentazione fino a che il giudice - avuto riguardo anche al successivo giudizio sulquantum”, dovendosi ritenere che la richiesta sia divenuta parte del dibattito processuale - non abbia definitivamente e negativamente provveduto e non si sia formato un irreversibile negativo giudicato; ne consegue che, ove la documentazione sia stata distrutta dopo la presentazione della relativa istanza e durante il tempo di attesa per la formazione della decisione definitiva sulla stessa, la mancata conservazione è suscettibile di essere valutata come argomento di prova ex art. 116 cod. proc. civ. ai fini della valutazione equitativa del "quantum".
• Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 3 ottobre 2008 n. 24590

Prova civile - Istanza di esibizione di documenti contabili - Sopravvenuta maturazione del termine decennale di conservazione di documenti - Obbligo di conservazione dei documenti fino alla decisione definitiva di rigetto dell'istanza - Sussistenza - Obbligo di conservazione ultradecennale dei documenti in mancanza di istanza di esibizione - Sussistenza - Esclusione - Distruzione dei documenti dopo il decennio e prima dell'istanza di esibizione - Contegno valutabile ai sensi dell’art.116 cod.proc.civ. - Esclusione.
Nel caso in cui, nel corso di un giudizio civile, venga formulata istanza di esibizione documentale ex art. 210 cod. proc. civ., la parte nei cui confronti tale istanza è formulata è tenuta a conservare la documentazione oggetto di essa fino a che il giudice non abbia definitivamente e negativamente provveduto sulla stessa, a nulla rilevando che, trattandosi di documentazione contabile, sopravvenga, “medio tempore”, la maturazione del termine decennale di durata dell’obbligo di conservazione delle scritture contabili fissato dall’art.2220 cod. civ.; nessun obbligo di conservazione oltre il decennio grava invece sulla parte finché la suddetta istanza non sia presentata, con la conseguenza che dalla distruzione della documentazione contabile il giudice può trarre argomenti di prova a norma dell’art. 116 cod.proc.civ. solo se tale distruzione sia avvenuta successivamente alla presentazione della relativa istanza e durante il tempo di attesa della decisione su di essa.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 28 agosto 2000 n. 11225

Prova civile - Istanza di esibizione di documenti contabili - Sopravvenuta maturazione del termine decennale di conservazione dei documenti - Conseguente distruzione della documentazione nelle more della decisione del giudice - Argomenti di prova ex art. 116 cod. proc. civ. - Desumibilità.
Nel caso in cui, nel corso di un giudizio civile, venga formulata, nei suoi confronti, istanza di ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., la parte è tenuta a conservare la documentazione fatta oggetto di richiesta, finché il giudice non abbia definitivamente e negativamente provveduto sull’istanza stessa. A tal riguardo, nessuna rilevanza può assumere la circostanza per cui, trattandosi di documentazione contabile, sopravvenga, medio tempore, la maturazione del termine decennale di durata dell’obbligo di conservazione delle scritture contabili, fissato dall’art. 2220 cod. civ. Ne deriva che in caso di distruzione della documentazione in questione, il giudice potrà desumere, da tale comportamento della parte, argomenti di prova ex art. 116 cod. proc. civ.
Corte di cassazione, sezione I, sentenza 7 marzo 1997 n. 2086

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