Civile

Vincolare senza spossessare: il pegno mobiliare non possessorio tra innovazione normativa e prassi operativa

Il regime di continuità d’uso dei beni e l’adattabilità dell’istituto ai flussi produttivi moderni rendono tale figura particolarmente idonea a favorire forme di finanza aziendale flessibile e non invasiva

Il pegno mobiliare non possessorio si configura come una delle innovazioni più rilevanti nel panorama del diritto delle garanzie reali degli ultimi anni. L’istituto ha conosciuto una lunga fase di gestazione normativa e applicativa, ma oggi – grazie anche all’introduzione e all’operatività del registro informatizzato dei pegni non possessori istituito presso l’Agenzia delle Entrate – sta assumendo un ruolo crescente nel finanziamento delle imprese, in particolare delle PMI. L’obiettivo è quello di migliorare l’accesso al credito, soprattutto per le imprese che necessitano di mantenere in esercizio i beni strumentali alla propria attività, considerata l’assenza del requisito dello spossessamento.

Natura giuridica e funzione economica del pegno mobiliare non possessorio

L’articolo 1 del D.L. 59/2016 convertito dalla L. 119/2016, ha introdotto all’interno dell’ordinamento italiano il pegno mobiliare non possessorio, un nuovo diritto reale di garanzia per i crediti commerciali.

Oggetto di tale tipo di pegno potranno essere beni mobili materiali o immateriali (con esclusione dei beni registrati) purché relativi all’esercizio dell’attività d’impresa, nonché crediti derivanti da o inerenti tale esercizio. Le categorie di beni sono puntualmente individuate con il provvedimento del 12 ottobre 2021 dell’Agenzia delle Entrate (prot. 262734/2021) che ha approvato la nomenclatura delle categorie merceologiche dei beni.

Il pegno mobiliare non possessorio presenta evidenti affinità sistematiche con il pegno tradizionale, rispetto al quale si distingue per l’assenza del requisito dello spossessamento, che ne costituisce l’elemento innovativo.

Il debitore imprenditore, infatti, conserva la disponibilità del bene costituito in garanzia potendolo continuare a impiegare nel ciclo produttivo, nonché eventualmente trasformare o alienare. In tali ipotesi, il vincolo si trasferisce ope legis sul prodotto risultante, sul corrispettivo della vendita o sul bene acquistato in sostituzione, senza necessità di nuova costituzione del pegno, in forza del c.d. patto di rotatività.

Questa elasticità giuridica del pegno mobiliare non possessorio risponde all’esigenza avvertita dalle imprese in modo sempre più pressante, specie post pandemia, di poter disporre, nelle strategie di finanziamento, di beni strumentali, da utilizzare non solo in termini di patrimonializzazione, ma anche di garanzia.

L’atto costitutivo e i requisiti formali del pegno mobiliare non possessorio

La costituzione del pegno mobiliare non possessorio deve avvenire secondo forme rigorose, previste dal D.M. 114/2021, le quali includono, tra l’altro:

  •  atto pubblico;
  • scrittura privata autenticata.

L’atto costitutivo deve contenere, tra le altre cose, specifiche informazioni sostanziali e formali, tra cui:

  • l’indicazione delle parti (debitore, creditore o eventuale terzo datore di pegno);
  • l’indicazione dei beni o crediti concessi in garanzia, con la descrizione degli elementi che ne permettono l’identificazione (i.e. categoria merceologica, ubicazione, natura del diritto di proprietà ecc…);
  • la dichiarazione del debitore o del terzo datore di pegno attestante che i beni o crediti oggetto di pegno sono relativi all’esercizio dell’impresa;
  • la dichiarazione circa l’assenza di gravami preesistenti;
  • la descrizione del credito garantito e l’indicazione dell’importo massimo garantito;
  • le condizioni contrattuali che disciplinano il patto di rotatività, ove previsto;
  • la facoltà per il creditore di appropriarsi o locare il bene in sede di escussione;
  • la possibilità per il debitore di alienare o trasformare il bene oggetto di pegno.

Registro pegni e pubblicità costitutiva

Elemento centrale dell’operatività dell’istituto è rappresentato dalla pubblicità costitutiva realizzata mediante l’iscrizione nel registro informatizzato dei pegni istituito presso l’Agenzia delle Entrate, denominato “Registro pegni”.

L’efficacia erga omnes del pegno mobiliare non possessorio decorre dalla data di iscrizione nel Registro pegni, la quale costituisce condizione necessaria affinché la garanzia possa essere opponibile a terzi. La durata dell’iscrizione è di dieci anni e alla scadenza potrà essere rinnovata o potrà esserne chiesta la cancellazione.

Il D.M. 114/2021 riporta:

  • le specifiche tecniche per la redazione e la trasmissione delle domande e dei titoli che dovranno essere presentate attraverso la sezione “Istanze – Registro pegni mobiliari non possessori” dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • le modalità per la registrazione del titolo nell’apposito Registro pegni;
  • le modalità di pagamento delle somme necessarie al fine della corretta registrazione del titolo e dell’esecuzione delle relative formalità e il rilascio e la trasmissione ai soggetti interessati di ricevute per i vari passaggi procedurali necessari alla registrazione e del certificato di eseguita formalità.

La domanda di iscrizione, corredata dall’atto costitutivo, può essere presentata da una delle parti interessate (debitore, creditore, eventuale terzo datore), da un rappresentante incaricato con procura firmata digitalmente, ovvero dal Notaio.

In sintesi, tra gli elementi che la domanda di iscrizione deve contenere in conformità al titolo vi sono, tra gli altri:

  •  le generalità del debitore, del creditore e dell’eventuale terzo datore di pegno, ivi inclusi il codice fiscale, il domicilio e l’indirizzo PEC di tutte le parti coinvolte (anche se soggetti stranieri);
  • la descrizione del credito garantito o del rapporto dal quale può sorgere il credito futuro;
  • l’indicazione dell’importo massimo garantito;
  • la descrizione dei beni o crediti gravati e dei relativi elementi identificativi;
  • la dichiarazione circa la destinazione economica del bene e l’esistenza di eventuali precedenti gravami;
  • la presenza del patto di rotatività o diritti di appropriarsi/locare il bene in sede di escussione;
  • la dichiarazione circa la destinazione imprenditoriale dei beni o crediti oggetto di pegno;

Tali formalità sono volte ad assicurare trasparenza, tracciabilità e opponibilità del vincolo, costituendo il presupposto per una corretta circolazione delle garanzie.

Prospettive operative e ambiti applicativi

Nonostante le iniziali difficoltà applicative, legate soprattutto al ritardo nell’attivazione del Registro pegni e alla necessità di adeguamento delle prassi notarili e bancarie, il pegno mobiliare non possessorio si sta gradualmente affermando quale strumento elettivo di garanzia per le imprese.

Gli ambiti di applicazione più diffusi riguardano:

- la costituzione di garanzie su macchinari e impianti industriali;

- la valorizzazione di crediti commerciali presenti o futuri;

- operazioni di cartolarizzazione e factoring.

Il regime di continuità d’uso dei beni e l’adattabilità dell’istituto ai flussi produttivi moderni rendono tale figura particolarmente idonea a favorire forme di finanza aziendale flessibile e non invasiva.

Il pegno mobiliare non possessorio rappresenta un importante passo avanti nel processo di modernizzazione del sistema delle garanzie reali in Italia, coerente con le tendenze europee in materia di accesso al credito e tutela dei diritti del creditore.

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*Giovannella Condò, notaio e Mattia Tracanna - Milano Notai

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