No alla compensazione delle spese di lite se l’incertezza giurisprudenziale era risolta
Lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza n. 21421/2025
Tra le ragioni giustificatrici della compensazione delle spese processuali, “certamente rientra l’incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio, ma essa va valutata, all’epoca dell’introduzione della causa”. Lo ha affermato, richiamando un recente precedente (n. 6901/2025) la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 21421/2025 accogliendo il ricorso di un cittadino contro la Regione Lazio.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva invece rigettato l’appello proposto contro la sentenza della C.T.P. di Roma, che, accogliendo il ricorso per l’annullamento dell’estratto di ruolo, relativo a cartelle di pagamento per tasse automobilistiche per oltre 4mila euro aveva compensato le spese di lite. Secondo i giudici tributari sussistevano infatti quelle “gravi ed eccezionali ragioni” giustificanti (ex art. 15 Dlgs. 546 del 1992) la compensazione delle spese di lite, in ragione della oscillante giurisprudenza di legittimità e della novella dell’articolo 3 bis del Dl 146 del 2021.
Al contrario, per il ricorrente, non vi sarebbe alcuna oscillazione giurisprudenziale, tanto è vero che la C.T.P. richiama, nel decidere nel merito, una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 20425/2017) di “ben un triennio precedente la decisione”. Mentre la novella legislativa sarebbe successiva alla pronuncia di primo grado.
Per la Sezione tributaria il ricorso è fondato. Secondo la Cassazione, infatti, la condivisione, da parte della sentenza impugnata, delle ragioni di compensazione delle spese di lite sulla base dell’oscillazione giurisprudenziale, “risolta con una sentenza delle Sezioni unite di tre anni precedente l’instaurazione del giudizio, si appalesa certamente censurabile sotto il profilo della violazione dell’art. 15 d. lgs. 546 del 1993, non potendo essa integrare una delle cause che autorizzano il superamento del principio della soccombenza”.
Infine, il richiamo ad una disposizione sostanziale sopravvenuta “è del tutto inidoneo a sostenere la compensazione”, considerato che (al di là dell’eccepito formarsi del giudicato sul punto) essa non può fondare la valutazione del comportamento dalla parte nell’intraprendere la lite, né, ovviamente, è configurabile come incertezza giurisprudenziale, essendo, invece, espressione della volontà legislativa che è, per definizione, esterna al processo.