Le massime sul riconoscimento dello status di apolide
Giurisdizione civile - Apolide - Richiesta di riconoscimento dello status di apolide- Prova - Onere attenuato – Fondamento.
L'’onere della prova gravante sul richiedente lo “status” di apolide deve ritenersi attenuato, poiché quest’ultimo, oltre a godere della titolarità dei diritti della persona la cui attribuzione è svincolata dal possesso della cittadinanza, beneficia, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente, di un trattamento giuridico analogo a quello riconosciuto ai cittadini stranieri titolari di una misura di protezione internazionale; ne consegue che eventuali lacune o necessità di integrazioni istruttorie per la suddetta dimostrazione possono essere colmate mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi da parte del giudice, che può richiedere informazioni o documentazione alle Autorità pubbliche competenti dello Stato italiano, di quello di origine o di quello verso il quale possa ravvisarsi un collegamento significativo con il richiedente medesimo.
• Corte di cassazione, sezione VI - 1, sentenza 3 marzo 2015 n. 4262
Giurisdizione civile - Apolide - Richiesta di riconoscimento dello status di apolide - Procedimento per il riconoscimento - Contradditorio con il Ministro dell’Interno - Necessità - Rito applicabile - Giudizio ordinario di cognizione.
Le controversie riguardanti lo stato di apolide, in difetto di diversa esplicita previsione del legislatore, devono essere proposte e decise nel contraddittorio con il Ministro dell’Interno, nelle forme dell’ordinario giudizio di cognizione e non in quelle del rito camerale davanti al tribunale.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 4 aprile 2011 n. 7614
Giurisdizione civile - Apolide - Richiesta di riconoscimento dello status di apolide - Domanda per ottenere l’accertamento dello stato di apolidia - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio contenzioso instaurato con la domanda volta ad ottenere l’accertamento dello stato di apolidia di cui alla Convenzione di New York del 28 settembre 1954 ed all’art. 17 d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al tribunale dall’art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario.
• Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 9 dicembre 2008 n. 28873
Procedimento civile - Domanda per ottenere l’accertamento dello stato di apolidia - Legittimazione passiva del Ministero dell’interno - Sussistenza - Fondamento.
Nel giudizio contenzioso relativo alla domanda volta ad ottenere l’accertamento dello stato di apolidia, di cui alla Convenzione di New York del 28 settembre 1954 ed all’art. 17 d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell’interno, in quanto lo straniero fa valere nel processo un diritto che gli può essere riconosciuto anche in via amministrativa da detto Ministero, il quale, dunque, da una ricognizione giudiziale dell’apolidia, può restare vincolato a certificarla.
• Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 9 dicembre 2008 n. 28873
Impugnazioni civili - Procedimento per l’accertamento dello stato di apolidia - Provvedimento adottato dalla Corte di Appello in sede di reclamo - Ricorribilità in Cassazione ex art. 111 Cost. - Sussistenza - Fondamento.
È ricorribile con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., il decreto con cui la Corte di appello abbia dichiarato improponibile, in fase di gravame, il ricorso proposto per l’accertamento dello stato di apolidia, poiché si tratta di procedimento contenzioso volto all’accertamento di uno stato personale, relativo a posizioni soggettive con natura di diritti, che si conclude con una pronuncia che ha natura decisoria e definitiva, anche se emessa “rebus sic stantibus”.
• Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 9 dicembre 2008 n. 28873