Lavoro

Legge Madia, legittima la trasmissione del licenziamento dal responsabile all'ufficio oltre il termine di 10 giorni

L'unico limite deriva dall'impossibilità del dipendente di potersi difendere

di Giampaolo Piagnerelli

Licenziamento il legittimo anche se il responsabile del servizio trasmette la sanzione disciplinare all'ufficio oltre il termine di dieci giorni (fissato dalla legge Madia). A meno che non venga compromesso il diritto alla difesa del lavoratore.

Vicenda. La sentenza impugnata fa riferimento all'uso indebito delle schede carburante avvenuta nell'agosto 2017 e, quindi, successivamente all'entrata in vigore della legge Madia. Nel ricorso per cassazione (sentenza n. 29142/22) si fa riferimento al fatto che la contestazione avrebbe avuto riguardo anche a comportamenti precedenti all'entrata in vigore della legge. Tuttavia nel caso concreto l'illecito si è definito, anche nella sua eventuale complessiva gravità, non prima della commissione dell'ultimo fatto, collocatosi dopo l'entrata in vigore della nuova legge, la quale pertanto, essendo unico il procedimento disciplinare, è destinata comunque a regolare lo stesso.
L'attività illecita posta alla base della misura disciplinare si è collocata quindi a cavallo tra l'entrata in vigore della legge Madia e il periodo precedente. E a tal proposito i Supremi giudici hanno espresso i principi di diritto: «in tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 22, comma 13, del Dlgs 75/2017, secondo cui le disposizioni di nuova introduzione si applicano agli illeciti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del Dlgs 75/2017 , nel caso in cui l'addebito riguardi comportamenti tenuti in parte prima e in parte dopo quella data deve farsi riferimento, qualora essi siano perseguiti in un unico procedimento sanzionatorio, alla disciplina della legge sopravvenuta».

Azione disciplinare. Per quel che concerne, poi, la decadenza dell'azione disciplinare la Cassazione ha ritenuto che «anche dopo le modifiche apportate dal Dlgs 75/2017 all'articolo 55-bis del Dlgs 75/2017, la violazione del termine (ora di dieci giorni) per la trasmissione degli atti dal responsabile del servizio all'ufficio per i procedimenti disciplinari non comporta la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, a meno che ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente».

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