In tema di interdittiva antimafia è illegittimo l'articolo 34-bis, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell'informazione interdittiva derivante dall'ammissione al controllo giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo da parte del prefetto (articolo 91, comma 5, codice antimafia). Così la Consulta con la sentenza 109/2025
Una lenta, ma costante erosione intacca il plesso delle misure di prevenzione e della documentazione antimafia, latamente intese, che sono censite nel Codice del 2011. È indubbiamente in corso una profonda riflessione sull'efficacia (si veda le dichiarazioni del ministro dell'Interno circa la necessità di un superamento dello scioglimento dei comuni per infiltrazioni mafiose) e sulla eccessiva afflittività delle misure in presenza di elementi probatori (indizi e sospetti) particolarmente deboli e...
Argomenti
I punti chiave
- La vicenda che ha portato alla decisione della Consulta
- La questione di diritto risolta dai giudici della Corte costituzionale
- Il tertium comparationis è dato, ai fini del giudizio ex articolo 3 della Costituzione
- Le connessioni tra potere prefettizio e giurisdizione di prevenzione
- La soluzione della Consulta
Giustizia: una guida per il cittadino chiamato al prossimo referendum
di Giovanni Verde - Professore emerito presso l'Università «Luiss-Guido Carli» di Roma