Comunitario e Internazionale

Marchi: il debole carattere distintivo di quello anteriore non impedisce la registrazione con parole uguali

Lo ha precisato la sentenz nella causa T-328/17 RENV del Tribunale Ue

Il marchio anteriore con debole carattere distintivo non impedisce la registrazione di un nuovo marchio che contenga le parole del primo. Così con la sentenza nella causa T-328/17 RENV il Tribunale Ue ha confermato l'assenza di rischio di confusione tra il marchio collettivo HALLOUMI, riservato ai membri di un'associazione cipriota del settore del formaggio, e il segno «BBQLOUMI» che serve a designare i prodotti di una società bulgara soprattutto dedicati all'uso barbecue. Proprio tale ultima circostanza evidenziata anche dalla foto contenuta nel marchio bulgaro consente di affermare come difficile l'associazione mentale del consumatore al nome del formaggio cipriota visto anche la sua secondaria posizione nel nome distintivo bulgaro contro cui agiva l'associazione cipriota contro il rischio di confusione. Per il tribunale la somiglianza dei segni in questione riguarda l'uso dell'identico elemento «loumi», che è però intrinsecamente poco distintivo per una gran parte del pubblico di riferimento, che porrà piuttosto l'attenzione sulla parte iniziale «bbq», in ragione della sua posizione, invece che dalla parte finale «loumi», quest'ultimo contribuisce molto poco al carattere distintivo del marchio richiesto. Di conseguenza, il tenue grado di somiglianza dei segni in questione è poco idoneo a contribuire all'esistenza di un rischio di confusione. I giudici sottolineano che nel nuovo marchio registrato e contestato è preponderante il rimando al barbecue e relativi prodotti piuttosto che a un formaggio dell'area mediterranea.
In conclusione il carattere distintivo del marchio collettivo anteriore è debole, in quanto i consumatori non lo assocerebbero ad altro che al formaggio halloumi, alla luce del fatto che esso rinvia al nome generico di tale tipo di formaggio, piuttosto che all'origine commerciale dei prodotti da esso designati, in quanto provenienti dai membri dell'associazione cipriota, o, eventualmente, da imprese economicamente legate a tali membri o a tale associazione. La Cgue ha già avuto modo di affermare nel ricorso deciso a marzo scorso sul caso concreto che il debole carattere distintivo del marchio anteriore, non esclude l'esistenza di un rischio di confusione se non tramite accertamento concreto. Cioè senza automatismi. Con la sua sentenza odierna, il Tribunale respinge il ricorso dell'associazione cipriota dichiarando che l'EUIPO ha giustamente concluso nel senso dell'assenza di un rischio di confusione tra i segni in conflitto.

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