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Minori, la giurisdizione spetta allo Stato membro di residenza abituale in caso di trasferimento illecito in Paese terzo

Queste le conclusioni depositate oggi dall'avvocato generale Athanasios Rantos nella causa C-603/20 PPU

di Simona Gatti


La competenza giurisdizionale di uno Stato membro, determinata in base alla residenza abituale di un minore, permane anche se il bambino viene trasferito in modo illecito in un Paese terzo. Queste le conclusioni depositate oggi dall'avvocato generale Athanasios Rantos nella causa C-603/20 PPU .

Al centro della vicenda una cittadina britannica di tre anni con genitori indiani titolari di un permesso di soggiorno nel Regno Unito. La madre della minore, fuggita in India con la figlia nel novembre 2017, è poi ritornata per un breve periodo in Inghilterra, ma dall'aprile del 2019 la bambina è rimasta continuativamente in India affidata alla nonna materna.
Il padre, rimasto per tutti questi anni nel Regno Unito, il 26 agosto 2020 ha proposto un ricorso dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Family Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del diritto di famiglia], per ottenere il ritorno della minore nel Regno Unito e il diritto di visita. Secondo La High Court of Justice (England & Wales), Family Division il comportamento della madre equivale a un trasferimento o trattenimento illecito e ha chiesto alla Corte di giustizia se, alla luce del regolamento Bruxelles II bis , essa sia competente a statuire sulla domanda che le è stata sottoposta.

Per l'avvocato generale un'azione illecita, vale a dire la sottrazione di un minore da parte di uno dei genitori, "non determina il cambiamento dell'autorità giurisdizionale competente a pronunciarsi sulla responsabilità genitoriale, al fine di proteggere l'interesse superiore del minore". Inoltre, "qualora un minore con cittadinanza dell'Unione sia sottratto verso un Paese terzo, ritenere che le autorità giurisdizionali di quest'ultimo Stato siano competenti a pronunciarsi sulla responsabilità genitoriale nei confronti di tale minore equivale a recidere tutti i legami con il diritto dell'Unione, anche laddove detto minore sia vittima di trasferimento o di mancato rientro illeciti. L'avvocato generale è dell'avviso che detta azione illecita non possa privare un minore dell'effettivo godimento del diritto a che la responsabilità genitoriale nei suoi confronti sia esaminata da un giudice di uno Stato membro".
Pertanto suggerisce alla Corte di stabilire che le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui un minore aveva la residenza abituale prima del suo trasferimento conservano la competenza a pronunciarsi sulla sua responsabilità genitoriale senza limiti di tempo, anche nel caso in cui la sottrazione avvenga verso un Paese terzo ed egli acquisisca la residenza abituale di quel Paese.

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