Misure di prevenzione: «traffici delittuosi» e «vivere onestamente», la Consulta boccia le formule generiche
La Corte costituzionale, con due differenti decisioni, ha ridisegnato in senso più garantista le misure di prevenzione. Con la sentenza n. 24/2019 (relatore Francesco Viganò), il giudice delle leggi ha infatti stabilito che è illegittimo, a causa della eccessiva genericità dei potenziali destinatari delle disposizioni, sottoporre alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e alla misura di prevenzione della confisca dei beni le persone che "debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dedite a traffici delittuosi". Un principio già espressa nel 2017 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella pronuncia De Tommaso contro Italia. Con la sentenza n. 25/2019 (relatore Giovanni Amoroso) ha poi stabilito che la violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (con obbligo o divieto di soggiorno) non può essere integrata dalla inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi", a causa della loro indeterminatezza. Ed ha così dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 75, secondo comma, del Dlgs n. 59/2011 (Codice antimafia). Anche questa decisione si pone nel solco del processo di adeguamento ai principi espressi dalla Corte di Strasburgo nella sentenza "de Tommaso". La Cedu, infatti, aveva già riscontrato la vaghezza e la genericità delle prescrizioni di "vivere onestamente e "rispettare le leggi" ed aveva perciò affermato la violazione della Convenzione europea.
Tornando alla prima pronuncia, dunque, per i giudici costituzionali, l'espressione "traffici delittuosi" non è in grado di indicare con sufficiente precisione quali comportamenti criminosi possano dar luogo all'applicazione della sorveglianza speciale o della confisca dei beni. Ne consegue la violazione del principio di legalità, che esige che ogni misura restrittiva della libertà personale o della proprietà dell'individuo si fondi su di una legge che ne determini con precisione i presupposti di applicazione. La Consulta ha invece ritenuto sufficientemente precise, e dunque conformi al principio di legalità, le disposizioni che consentono di applicare le stesse misure a chi vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Secondo la giurisprudenza più recente, infatti, le misure in questione possono essere applicate solo a chi, sulla base di precisi elementi di fatto, si può ritenere che abbia commesso, in un significativo arco temporale, delitti fonte di profitti che abbiano costituito il suo unico reddito, o quanto meno una componete significativa del reddito. Tutti questi elementi devono dunque essere dimostrati dal pubblico ministero o dall'autorità di polizia nel procedimento di prevenzione affinché il Tribunale possa applicare la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza o la confisca dei beni presumibilmente acquistati grazie alle attività delittuose e dei quali il soggetto non possa giustificare l'origine lecita.
La Corte ha infine precisato che la sentenza non tocca le norme che consentono di applicare misure di prevenzione nei confronti degli indiziati di delitti di mafia, terrorismo, violazioni della disciplina sulle armi, violenza sportiva, corruzione, atti persecutori.
Riguardo invece alla bocciatura delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi" (sentenza 25/2019), la Consulta ricorda che le Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza "Paternò'" avevano già riconosciuto che queste esse erano prive di quel contenuto determinato e specifico che sarebbe stato necessario per dare loro un valore precettivo. Mentre, l'esigenza di contrastare il rischio che siano commessi reati – ragion d'essere delle misure di prevenzione – resta comunque soddisfatta dalla facoltà per il giudice di indicare e modulare prescrizioni specifiche nell'ambito della sorveglianza speciale. La Corte ha esteso la dichiarazione di illegittimità anche al meno grave reato contravvenzionale che si configura quando la violazione delle prescrizioni di "vivere onestamente e di "rispettare le leggi" è commessa dal sorvegliato speciale, senza obbligo o divieto di soggiorno.
Corte costituzionale - Sentenze 24 del 27 febbraio 2019
Corte costituzionale - Sentenza 25 del 27 febbraio 2019