Lavoro

Mobbing: pluralità di atti persecutori configuranti una violazione degli obblighi di sicurezza

Nota a Corte di Cassazione, ordinanza n. 30583 del 28 ottobre 2021

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di Enrico De Luca, Raffaele Di Vuolo*

Costituisce mobbing la condotta del datore di lavoro, o delle persone a lui preposte, consistente nel compimento di una pluralità di atti persecutori, giuridici o meramente materiali ed eventualmente anche leciti, finalizzati all'emarginazione del dipendente. Tale illecito configura, altresì, una violazione degli obblighi di sicurezza posti a carico dello stesso datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 cod. civ.

Tale principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 30583 del 28 ottobre 2021 emessa a definizione del giudizio introdotto, in primo grado dinanzi al Tribunale di Massa, da una lavoratrice vittima di una serie di comportamenti mobbizzanti tenuti da alcune sue colleghe e, in particolare, dalla superiore gerarchica e dalla coordinatrice di zona.

Nel caso di specie i giudici di merito accertavano, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio medico legale, la sussistenza della condotta mobbizzante rappresentata da una serie di azioni offensive e insolenti, nonché da comportamenti che, seppure astrattamente rientranti tra le facoltà datoriali, erano stati attuati con modalità in concreto abusive, poiché caratterizzati da atteggiamenti sgarbati ed indebitamente plateali nonché, per quanto concerne la coordinatrice di zona, per il fatto di aver conosciuto e tollerato la situazione.

Dall'attività istruttoria svolta emergeva, altresì, la sussistenza del nesso causale tra le condotte illecite e il danno psichico subito dalla lavoratrice e, pertanto, i giudici di merito condannavano, da un lato, la società datrice a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 2087 cod. civ. e, dall'altro, le due colleghe a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ, a risarcire i danni di natura non patrimoniale cagionati alla lavoratrice.

Avverso la statuizione della Corte di Appello le parti soccombenti (ovverosia la società e le due colleghe) proponevano ricorso in Cassazione adducendo quattro motivi di impugnazione, tra cui, la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in punto di mobbing, deducendo una inadeguata valutazione delle risultanze istruttorie e la totale assenza di responsabilità della società stante la mancanza dell'elemento soggettivo del mobbing.

La Suprema Corte nel rilevare l'infondatezza dei motivi di ricorso ha stabilito, con riferimento alla sussistenza della condotta mobbizzante, che la Corte di Appello ha correttamente esaminato in dettaglio gli atti e i comportamenti risultanti dall'attività istruttoria ritenendo, in modo compiuto, che questi avessero "il carattere della reiterazione e della lesività della dignità della persona e della continuità temporale e che fossero altresì idonei ad assumere portata lesiva ex art. 2087 cod. civ.". Alcun rilievo, inoltre, ha assunto ai fini dell'esclusione dell'illecito, la condizione psichica pregressa della lavoratrice, in quanto le condotte mobbizzanti hanno concorso nella causazione della malattia.

Inoltre, gli Ermellini, pur a fronte del disposto di cui all'art. 1228 cod. civ., in forza del quale il datore di lavoro risponde direttamente nei confronti dei terzi anche dell'attività dei propri ausiliari e dipendenti, hanno confermato la sussistenza di una legittimità passiva delle colleghe della lavoratrice rispetto alle domande risarcitorie da quest'ultima formulate nei loro confronti.

In particolare, in conclusione, la Corte di Cassazione ha affermato che qualora il danno di cui si chiede il risarcimento sia determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 cod. civ . fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere. Difatti, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che "tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire".

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*A cura di Enrico De Luca, Partner e Raffaele Di Vuolo, Associate - De Luca & Partners

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