Il Senato approva in via definitiva il “salva lavoro” per i malati oncologici
Il congedo passa da 6 a 24 mesi ma non riconosce loro alcun diritto alla retribuzione
Il Senato ha approvato in via definitiva ildisegno di legge “sulla conservazione del posto di lavoro per malati oncologici”. La norma, votata in maniera trasversale da tutti i gruppi, riguarda “i soggetti affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti e croniche, anche rare” e dà diritto a congedi o a sospensioni dell’attività autonoma. Fra l’altro, per i lavoratori dipendenti, dopo il congedo è prevista una “priorità nella conclusione degli accordi individuali di lavoro agile”. La legge istituisce anche “un fondo per premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche”.
I commi 1 e 2 dell’articolo 1 riconoscono il diritto a un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi, non retribuito e con conservazione del posto di lavoro, per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, oppure da malattie invalidanti o croniche , anche rare , che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento . Durante il periodo di congedo il dipendente non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa, mentre possono essere fruiti, in via concorrente, altri benefici, economici o giuridici.
La fruizione del congedo può decorrere solo dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può comunque procedere al riscatto, ai fini previdenziali, del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, determinati sulla base della disciplina prevista per la prosecuzione volontaria della contribuzione. Per i lavoratori dipendenti, successivamente alla fruizione del suddetto congedo, un criterio di priorità nella conclusione degli accordi individuali di lavoro agile (articolo 1, comma 4).
Con decorrenza dall’anno 2026, la norma prevede per i lavoratori dipendenti affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o affetti da malattie invalidanti e croniche, anche rare, o aventi figli minorenni affetti dalle malattie in oggetto, il diritto a dieci ore annue di permesso – con relativa indennità e copertura previdenziale figurativa –, per specifiche esigenze e in via aggiuntiva rispetto ai permessi già spettanti in base alla legislazione o ai contratti collettivi nazionali di lavoro (articolo 2).
Prevista l’istituzione di un fondo per premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche (articolo 3); ed uno stanziamento in favore dell’INPS per l’infrastruttura tecnologica necessaria per l’attuazione del presente provvedimento (articolo 4).