Civile

Morte dell’assistito, la Pec alla controparte sospende il processo - Vale come notifica

Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 16141/2024, respingendo il ricorso del successore

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di Francesco Machina Grifeo

La comunicazione della morte del proprio assistito alla controparte tramite pec ha come effetto la sospensione del processo, dalla data di consegna del messaggio di posta certificata; con quanto ne consegue quanto alla decorrenza dei termini per la riassunzione del processo. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 16141/2024, respingendo il ricorso del successore.

La Corte di appello di Milano, infatti, aveva pronunciato l’estinzione del giudizio per tardività del ricorso per riassunzione in appello. Il procuratore alle liti aveva dichiarato la morte della propria assistita il 5 settembre 2018. Il termine trimestrale per la riassunzione scadeva dunque il 5 dicembre 2018, e ciò a prescindere dalla pronuncia di interruzione del processo, che ha valenza meramente dichiarativa; mentre il ricorso per riassunzione era stato depositato soltanto l’8 gennaio 2019.

Nel ricorso, la parte aveva sostenuto che la Pec andava qualificata come mera informazione di cortesia, mancando il certificato di morte, e contenendo la dichiarazione per cui la morte “verrà dichiarata alla successiva udienza del 14 novembre 2018 con deposito del certificato di morte”.

La Cassazione ricorda che la comunicazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata dal difensore della parte colpita dall’evento interruttivo al difensore dell’altra parte equivale a formale notificazione dell’evento medesimo (n. 21375/2017). Per la Prima sezione civile “su tale affermazione può sicuramente esprimersi condivisione, atteso che all’utilizzo della mail certificata l’ordinamento processuale civile ha, nel corso del tempo, attribuito effetti prima equipollenti, e poi addirittura sostitutivi dei tradizionali mezzi di notificazione a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo posta ordinaria”.

L’art. 300 cod. proc. civ., poi – spiega la decisione -, ricollega l’effetto interruttivo del processo per morte o perdita della capacità di agire a due diverse modalità: la comunicazione a verbale di udienza effettuata dal procuratore della parte colpita dell’evento ovvero la notificazione fuori udienza di tale evento alle controparti. Nel caso di specie, la comunicazione a mezzo pec dell’evento risulta effettuata dal procuratore alle liti della parte deceduta ai procuratori delle controparti.

Per la Corte, dunque, il tenore letterale di quanto comunicato è obiettivamente idoneo a raggiungere lo scopo interruttivo: “il procuratore della parte deceduta nelle more del giudizio e tra un’udienza e l’altra del processo, comunica a mezzo pec ai procuratori delle altre parti costitute l’evento della morte del proprio assistito”. Mentre la pretesa che si tratti di una “mera cortesia” è “difficilmente sostenibile” in quanto “una comunicazione con mail pec, indirizzata alla casella elettronica ufficiale del difensore della controparte, è atto idoneo a determinare i suoi effetti nel processo, del tutto a prescindere dalle intenzioni, più o meno palesate, del mittente”.

Riguardo poi all’assenza del certificato di morte, essa è del tutto “ininfluente”: l’art. 300 cod. proc. civ. infatti “non prevede che tale dichiarazione debba essere accompagnata, ai fini della sua validità, dall’allegazione di documentazione attestante l’effettività dell’evento”. E ciò per l’evidente ragione che, in disparte i casi di non veridicità della dichiarazione stessa, l’interruzione decorre dalla data della dichiarazione o della notificazione e non già dalla data della morte della parte.

Né, infine, conta l’annuncio di volere effettuare la dichiarazione interruttiva a verbale della futura udienza, in quanto “l’effetto interruttivo prodotto dalla dichiarazione resa dal procuratore con le modalità stabilite dal primo comma dell’art. 300 cod. proc. civ. è immediato e prescinde del tutto dall’eventuale pronuncia da parte del giudice, alla quale va riconosciuto (n. 16797 del 24/05/2022) carattere meramente ricognitivo”.

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