Comunitario e Internazionale

Mutui in valuta estera obbligano banca ad avvisare dei rischi economici sul cambio

Il carattere abusivo di una clausola ignorata dal consumatore apre alla restituzione senza prescrizione della cifra pagata in base a essa

di Paola Rossi

Per la Corte Ue i mutui concessi in valuta estera obbligano la banca a dare uno specifico avviso al cliente non tanto del generico rischio di cambio, ma soprattutto del contesto economico prevedibile che può influenzare un simile rischio. In caso di inadempimento della banca si tratta di clausola abusiva ignorata dal cliente che determina il diritto non soggetto a prescrizione di vedersi restituire quanto pagato in base a tale clausola.
La Corte Ue - con le sentenze sulla causa C-609/19 e sulle cause riunite da C-776/19 a C-782/19 - afferma, infatti, esplicitamente che è inadeguata l'informazione eventualmente data dalla banca al consumatore fondata sull'ipotesi di stabilità del cambio monetario. Ossia il rischio di cambio risulta di fatto taciuto illegittimamente.

È perciò abusiva la clausola che affermi la stabilità del cambio senza fornire alcuna delucidazione sui concreti o prevedibili rischi economici che possono determinarne la fluttuazione. Vista la posizione dominante del contraente che eroga il mutuo rispetto al consumatore a quest'ultimo è concesso senza limiti di vedersi restituire quanto investito in base a una clausola abusiva che ignorava e che invece avrebbe dovuto conoscere in base a puntuale adempimento informativo della banca. Su tali presupposti il rapporto deve considerarsi come mai avvenuto da ciò l'illegittimità di un eventuale termine di prescrizione a danno della parte debole che chieda la restituzione di quanto pagato - e di solito diventato eccessivamente oneroso - in base all'abuso della banca.

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