Nel processo amministrativo la procura alle liti nulla non è sanabile
A parere dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Sentenza n. 11/2025), nel processo amministrativo la disciplina sulla sanatoria dei vizi della procura alle liti di cui all’art. 182, comma 2, c.p.c. non trova applicazione
Il caso esaminato dall’Adunanza Plenaria
Al fine di proporre un ricorso davanti al Giudice Amministrativo, la parte rilasciava in Francia al difensore una procura speciale che veniva autenticata nello stesso luogo da un difensore italiano. In giudizio viene rilevata la nullità della procura in quanto il potere di autenticazione della sottoscrizione da parte del difensore italiano opera unicamente entro il territorio nazionale; a fronte di ciò viene invocata la possibilità di sanare il vizio. La questione posta al vaglio dell’Adunanza Plenaria dal Giudice remittente attiene alla possibilità o meno di applicare, nel processo amministrativo, l’art. 182, comma 2, c.p.c. in tema di sanabilità della procura, in forza del rinvio da parte dell’art. 39, comma 1, del codice del processo amministrativo alle disposizioni del codice di procedura civile.
Il meccanismo del rinvio esterno e la decisione dell’Adunanza Plenaria
L’Adunanza Plenaria ritiene che l’etero-integrazione delle disposizioni del codice del processo amministrativo con quelle previste dal codice di procedura civile può verificarsi solo in presenza dei presupposti indicati dall’art. 39 del c.p.a., ossia se vi è una lacuna da colmare nel codice del processo amministrativo; se la disposizione del codice di procedura civile è compatibile con le caratteristiche del processo amministrativo; se la disposizione del codice di procedura civile rappresenta un principio generale.
Secondo l’Adunanza Plenaria tali presupposti difetterebbero in fattispecie in quanto l’art. 182, comma 2, c.p.c. è una norma eccezionale (che deroga al regime della nullità) e non è una norma a carattere generale, essendo applicabile solo ai giudizi di merito e non al giudizio di Cassazione. Infine, le disposizioni dell’art. 182, comma 2, c.p.c. non sono compatibili con il codice del processo amministrativo in quanto, rispetto alla procura speciale alle liti, lo stesso impone uno schema e una scansione temporale di adempimenti rigidi, mentre il codice di procedura civile delinea uno svolgimento più elastico. Secondo gli artt. 40, comma 1, lett. g, e art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a. la mancanza della sottoscrizione del ricorso (riferita anche alla procura alle liti) ne determina la nullità; nel processo amministrativo la procura speciale deve quindi preesistere o essere coeva al ricorso. Il sistema processuale civile consente, invece, espressamente il rilascio della procura in un momento successivo alla redazione dell’atto di citazione come indicato dall’art.163, comma 3, c.p.c. e dall’art. 125, comma 2, c.p.c. secondo cui la procura non deve né preesistere alla redazione dell’atto, né alla conseguente notificazione, bastando che sia rilasciata prima della costituzione in giudizio. Nel processo amministrativo, consentire la sanatoria di una procura inizialmente nulla potrebbe comportare, inoltre, l’aggiramento dei tali termini decadenziali di impugnazione del provvedimento, creando un danno alla stabilità delle posizioni giuridiche, valore fondamentale in ambito pubblicistico.
Conclusioni
L’Adunanza Plenaria ha ritenuto che la procura alle liti nulla non è sanabile mediante l’applicazione dell’art. 182, comma 2, c.p.c. secondo il meccanismo di rinvio indicato dall’art. 39 c.p.a., atteso che la sanatoria non risulta compatibile con le norme e con i principi del processo amministrativo.
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*Stefano Cassamagnaghi, Avvocato
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