Nessuna deroga per le norme antisismiche
La tragica serie di terremoti succedutisi nell'ultimo decennio hanno richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica sulla concreta applicazione delle norme edilizie ed antisismiche che , a seguito della recente riclassificazione del territorio, interessano quasi tutta l'Italia. Da sottolineare che dette norme sono sanzionate penalmente con la contravvenzione prevista dagli articoli 93,94,95 del Dpr n.380/2001 allorquando si eseguano interventi edilizi in zona sismica senza averne dato preventivo avviso scritto e senza l'autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione. La violazione delle norme edilizie in zona sismiche inoltre è sanzionata penalmente dalle contravvenzioni previste dall'art. 44 lettera b ) e lettera c) del D.P.R. n. 380/2001, allorché l'intervento edilizio avvenga in assenza di titolo abilitativo e inoltre la violazione delle norme edilizie ed antisismiche costituisce il presupposto della contestazione di colpa specifica nei delitti di omicidio e di disastro.
Il problema sulla inderogabilità di tali norme è stato affrontato dalla Corte di Cassazione che con la sentenza n. 38953/2017 ha escluso nei loro confronti l'applicabilità della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (articolo 131 bis del Codice penale ) in quanto la stessa è esclusa dalla contestuale violazione di più disposizioni in conseguenza dell'intervento abusivo come avviene quando con la realizzazione dell'opera abusiva vengano violate altre disposizioni finalizzate alla tutela di interessi diversi : norme in materia di costruzioni in zone sismiche , di opere in cemento armato, di tutela del paesaggio e dell'ambiente, di fruizione delle aree demaniali. Tale orientamento è la conferma delle precedenti sentenze n. 47039/2015 e n. 19111/2016 la quale sostiene che elementi impeditivi dell'applicazione dell'articolo 131 bis del Cp sono: la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità della sanatoria, il mancato rispetto dei vincoli , il collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti , la totale assenza del titolo abilitativo, il rispetto dei provvedimenti dell'autorità amministrativa , la violazione contemporanea di più disposizioni di legge urbanistiche , antisismiche ed in materia di conglomerato di cemento armato. La sentenza della Cassazione n. 29579/2017 ha confermato la legittimità di un ordine di demolizione emesso dal giudice penale nei confronti di un immobile con ordine di riduzione in pristino del manufatto abusivamente realizzato a seguito di una sentenza irrevocabile di condanna per i reati edilizi (articolo 44 lettera c), 71,72,93,95 del Dpr n. 380/2001).
La Cassazione ha escluso che nei confronti dell'ordine di demolizione possa essere applicato l 'indulto ( legge n. 241/2006), poiché lo stesso non ha una funzione punitiva , bensì di ripristino del bene leso e configura un obbligo reale e produce effetti nei confronti del possessore anche se non è autore del reato. Non essendo una pena l'ordine di demolizione non può essere assoggettato alla pena individuata dalla giurisprudenza della Cedu e , avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall'articolo 173 del Cp per le sanzioni penali e neppure alla prescrizione stabilita dall'articolo 28 della legge n. 689/1981 per le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva. L'ordine di demolizione può essere revocato dal giudice penale quando diventi incompatibile con provvedimenti amministrativi di diverso tenore ed è impermeabile a tutte le vicende estintive del reato e/o della pena e ad esso non sono applicabile l'amnistia e l'indulto.