Lavoro

No ai benefici come “vittima del dovere” per il Carabiniere travolto mentre intima l’Alt!

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 16851 depositata oggi, affermando che non erano sopravvenute circostanze straordinarie o maggiori rischi rispetto alla consueta attività svolta tramite “posto di blocco”

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di Francesco Machina Grifeo

Non scattano i particolari benefici previsti dalla legge per le “vittime del dovere” per il carabiniere investito “da un’auto proveniente dal suo stesso senso di marcia mentre si era portato al centro della strada per intimare l’alt ad un veicolo proveniente dal senso opposto”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 16851 depositata oggi, respingendo il ricorso del militare contro la decisione negativa della Corte di appello affermando che non erano “sopravvenute circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d’istituto”.

Secondo il giudice di secondo grado, nel caso di specie, andava escluso lo svolgimento di attività straordinarie, trattandosi di normale servizio perlustrativo del territorio, né si era in presenza di un’attività volta a contrastare la criminalità, o ad un servizio di ordine pubblico o, ancora, attività di vigilanza delle infrastrutture civili, soccorso o tutela della pubblica incolumità e, cioè, a nessuna delle ipotesi previste dalla legge.

Secondo il ricorrente invece la condizione di “vittima del dovere” sussiste anche nel caso d’infortunio occorso nello svolgimento di un’attività preventiva, come quella di perlustrazione, funziona al contrasto della criminalità.

La Sezione Lavoro, nel respingere il ricorso, ricorda che il legislatore è intervenuto con due diverse disposizioni, ossia la legge n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, “individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l’insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere”. Inoltre, “ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai «soggetti equiparati», ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali”.

È stata così formulata una “fattispecie aperta” che tutela quanto avvenuto per “eccezionali situazioni” qualunque sia la “missione” espletata. “È dunque, essenziale - per la vittima del dovere che abbia contratto un’infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di «particolari condizioni», che è un concetto aggiuntivo e specifico.

E la nozione di «particolari condizioni ambientali o operative» è stata chiarita dal d.P.R. n. 243 del 2006, nel senso che rilevano: «... condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto». In tal modo, e cioè con le “circostanze straordinarie e fatti di servizio” si è voluto contemplare “ogni possibile accadimento che abbia comportato l’esposizione a maggiori rischi o fatiche in relazione alle normali condizioni di svolgimento dei compiti d’istituto”.

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