Illegittima l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento entro 60 giorni se il lavoratore è in stato di incapacità naturale. Lo ha deciso la Consulta con la sentenza n. 111

Corte costituzionale - Sentenza 18 luglio 2025 n. 111 - Stralcio - Presidente Amoroso; Relatore San Giorgio

LA MASSIMA

Lavoro e formazione - Licenziamento individuale - Impugnazione del licenziamento - Termine di decadenza - Decorrenza - Casi di incolpevole incapacità naturale del lavoratore licenziato, processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute - Decorrenza del termine di decadenza dalla ricezione dell'atto anziché dalla data di cessazione dello stato di incapacità - Compressione del diritto di azione del lavoratore - Lesione del diritto al lavoro - Contrasto con il canone di ragionevolezza e con il principio di eguaglianza - Ingiustificata equiparazione del soggetto incapace al soggetto capace di intendere e di volere - Contrasto con la tutela della salute - Violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali con riguardo alla discriminazione in danno della persona disabile. Questione di legittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale parziale. (Legge 15 luglio 1966, n. 604/1966, articolo 6; Costituzione, articoli 3, 4, 32, 35, 11 e 117)

La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la norma relativa all'impugnazione del licenziamento nella parte in cui non prevede che se, al momento della ricezione del licenziamento, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non operi l'onere della previa impugnazione e il licenziamento possa essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di 240 giorni dalla ricezione della sua comunicazione.

La Corte Costituzionale, con la sentenza in commento ha dichiarato parzialmente illegittima la norma relativa all'impugnazione del licenziamento nella parte in cui non prevede che se, al momento della ricezione del licenziamento, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non operi l'onere della previa impugnazione e il licenziamento possa essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di 240 giorni dalla ricezione della sua comunicazione. Lo ha stabilito...

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