No a rescissione del giudicato per chi nomina difensore ed elegge domicilio "incongruo"
Chi ha conoscenza del procedimento in fase investigativa ha l'onere di diligenza di tenersi informato e di contattare il difensore nominato
La nomina del difensore di fiducia e l'elezione di domicilio sono sintomo della conoscenza di un procedimento penale a proprio carico anche se vengono fatte al momento dell'accertamento del reato da parte della Polizia e quindi prima dell'avvenuta denuncia all'autorità giudiziaria. Infatti, solo l'incolpevole conoscenza del processo - dovuta quindi a caso fortuito o a forza maggiore - non consente di procedere in assenza dell'imputato e fa scattare il suo diritto alla rimessione nei termini anche ai fini della rescissione del giudicato.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 24846/2021, ha ribadito che l'aver ricevuto notizia di un procedimento, anche se solo nella fase investigativa e non propriamente processuale, esclude l'incolpevole conoscenza del processo. La rescissione del giudicato è in tal caso preclusa al pari della restituzione del termine, come aveva chiesto il ricorrente per poter impugnare la sentenza passata in giudicato. A meno di provare l'assenza di sua colpa e di aver agito con la dovuta diligenza.
Il ricorrente sosteneva di non aver avuto alcuna conoscenza del provvedimento che aveva definito il processo a suo carico e di non aver potuto esercitare alcun atto difensivo in tutte le fasi del giudizio. Solo l'ordine di esecuzione della pena lo aveva raggiunto con una compiuta notificazione. Chiedeva perciò di essere restituito nel termine e la rescissione del giudicato.
La Cassazione aderisce all'impostazione dell'ordinanza di rigetto della Corte di appello che aveva escluso l'incolpevole conoscenza del processo. Il ricorrente era stato identificato al momento dell'accertamento del reato con verbalizzazione da parte della polizia giudiziaria e in quella circostanza aveva nominato difensore di fiducia ed eletto altro domicilio dove di fatto non risultava residente e dove non era mai stato possibile notificargli il rinvio a giudizio neanche nelle mani di un familiare o persona di fiducia. Di fatto il domicilio era connotato da assoluta indeterminatezza e mancava di qualsiasi riferibilità all'imputato. Per cui la notifica venne fatta al suo difensore nominato il quale però rinunciava in udienza al mandato, determinando la nomina di un avvocato d'ufficio e il processo proseguiva in assenza dell'imputato.
La Cassazione precisa due cose: - chi elegge domicilio in luogo a lui non riferibile e poi utilizza la mancata notifica degli atti per far valere l'illegittima celebrazione del processo in sua assenza di fatto può ben essersi precostituito un espediente per rimettere in gioco la condanna subita; - costituisce conoscenza del processo anche quella acquisita in fase germinale dell'imputazione, ossia la fase investigativa. Soprattutto attraverso i fatti concudenti di nomina del difensore di fiducia e l'elezione del domicilio, che da sola non è però presupposto sufficiente per il rito in absentia di chi era indagato.