Penale

Non è estorsione se il figlio tossicodipendente pretende dal padre i propri soldi anche se con minaccia

La causa di non punibilità dei delitti contro il patrimonio per assenza di violenza sui familiari non sarebbe comunque applicabile a tale reato

di Paola Rossi

Il reato di estorsione non è scriminato ex lege se è diretto contro i genitori o i fratelli conviventi. Perchè è reato che scatta solo quando la violenza non si limita alle cose, ma attinge la persona della vittima anche solo con la minaccia. La non punibilità prevista dal comma terzo dell'articolo 649 del codice penale per quasi tutti i delitti contro il patrimonio agiti in ambito familiare - solo con violenza sulle cose e non sulle persone - è inapplicabile a priori per la rapina, l'estorsione e il sequestro di persona a fini di estorsione. Questa la lettura secca della Cassazione (sentenza n. 44916/2021) sulla causa di non punibilità prevista dal Codice penale sui delitti contro il patrimonio.

La scriminate

Al contario, di quanto affermato dal ricorso, secondo cui andava seguita una diversa interpretazione normativa che applicherebbe la scriminante della sola violenza sulle cose, a tutti indistintamente i reati contro il patrimonio nei confronti di coniuge, figli, fratelli e genitori conviventi. Pretesa difensiva bocciata sulla base della chiara lettera della norma che esclude esplicitamente i tre reati, tra cui l'estorsione, appunto.

Il rinvio

Inoltre, ai fini della prova dell'elemento soggettivo del reato (cioè quello di ottenere un ingiusto profitto) non è irrilevante che quanto "estorto" fosse già di proprietà dell'imputato. Così come non è irrilevante che non vi sia stata diminuzione del patrimonio del padre, vittima delle condotte del figlio. Infatti, la Corte di cassazione con la sentenza n. 44916/2021, annullando la condanna, con rinvio, afferma che i giudici che ritengano consumato il reato di estorsione non possono pretermettere un'adeguata motivazione sull'argomento difensivo che faccia rilevare l'esistenza della prova processuale, che quanto ottenuto fosse già di proprietà dello stesso imputato.
È perciò da rifare il processo che si era concluso con la condanna per estorsione del figlio che minacciava di morte il padre per ottenere denaro in realtà proveniente dal proprio conto corrente alimentato solo da somme di diretta spettanza del figlio stesso (stipendi e indennità di disoccupazione).

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