Amministrativo

Nozione di impianto agrivoltaico, in Gazzetta l’attesa codificazione in norma primaria

Maggiore certezza del diritto per tutti gli operatori di settore che potranno ancorarsi a una norma di rango primario per definire il progetto di impianto agrivoltaico come radicalmente diverso da quello di impianto fotovoltaico

di Paola Bologna*

Il 20 novembre 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di Decreto Legge recante “Misure urgenti in materia di piano transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”, pubblicato in G.U. del 21 novembre 2025 come d.l. n.175. Tra i vari e fondamentali temi affrontati con la novella, troviamo l’attesa codificazione in norma primaria della nozione di impianto agrivoltaico.

In particolare, si dispone di inserire all’art. 4 “Definizioni” del vigente d.lgs.n. 190/2024 (c.d. TU FER) la lettera f-bis) «impianto agrivoltaico»: “impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l’impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.”

Tale modifica del Testo Unico dedicato alla disciplina dei regimi autorizzativi per la produzione di energia rinnovabile, sotto il profilo ermeneutico è diretta a superare le Linee guida ministeriali del 27 giugno 2022 alle quali (pur costituendo un mero atto di indirizzo rivolto alle pubbliche amministrazioni con l’obiettivo di uniformarne l’attività sul piano nazionale) risulta ad oggi demandata l’identificazione di che cosa possa dirsi/non dirsi impianto agrivoltaico.

In particolare, il punto 1.1 lett. d) ed e) delle Linee Guida cit. distingue tra impianto agrivoltaico ed impianto agrivoltaico avanzato, richiamando allo scopo l’art. 65 comma 1 quater e quinquies del d.l.n.1/2012 (disposizioni non finalizzate alla regolazione dei regimi autorizzativi per l’installazione e l’esercizio bensì riferite alla disciplina dei regimi incentivanti) così definendo “(…) d) Impianto agrivoltaico (o agrovoltaico, o agro-fotovoltaico): impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione; e) Impianto agrivoltaico avanzato: impianto agrivoltaico che, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 65, comma 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e ss. mm.: i) adotta soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione; ii) prevede la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto dell’installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate, il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici”.

Poiché non contemplate in fonte normativa di rango primario, le vigenti nozioni di impianto agrivoltaico/impianto agrivoltaico avanzato sono state spesso sovrapposte o confuse (fors’anche artatamente) anche con la nozione di impianto fotovoltaico, con conseguente incertezza per gli operatori del settore che, in modo particolare dopo l’entrata in vigore del divieto generale di installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate come agricole, hanno intensificato l’orientamento dei loro investimenti verso l’agrivoltaico.

Alle incertezze sull’interpretazione della nozione, si sono aggiunte quelle in ordine al regime normativo applicabile ai progetti di realizzazione di impianti agrivoltaici. In particolare, si verifica spesso che le amministrazioni investite da istruttorie per il rilascio di autorizzazioni all’installazione e all’esercizio o di provvedimenti per la valutazione di impatto ambientale di impianti agrivoltaici, formulino pareri negativi considerando cumulati gli impatti del progetto agrivoltaico, con quelli di progetti fotovoltaici insistenti sul medesimo territorio, considerandoli progetti della stessa tipologia e per questo assoggettati alla medesima regolamentazione.

Con sentenza n. 8029 del 30 agosto 2023, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha affermato importanti principi in relazione al regime normativo applicabile ai progetti di realizzazione di impianti agrivoltaici, contribuendo in via giurisprudenziale a dipanare le incertezze interpretative delle amministrazioni, rilevando che un progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico non può essere assimilato, sotto il profilo del regime giuridico applicabile, ai progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici.

“L’agrivoltaico” spiega il Consiglio di Stato in sentenza “è un settore di recente introduzione e in forte espansione, caratterizzato da un utilizzo di terreni agricoli, a metà tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, che si sviluppa con l’installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici, che non impediscono tuttavia la produzione agricola classica. In particolare, mentre nel caso di impianti fotovoltaici il suolo viene reso impermeabile e viene impedita la crescita della vegetazione (ragioni per le quali il terreno agricolo perde tutta la sua potenzialità produttiva), nell’agrivoltaico l’impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti, e ben distanziati tra loro, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola. Per effetto di tale tecnica, la superficie del terreno resta, infatti, permeabile e quindi raggiungibile dal sole e dalla pioggia, dunque pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola. Alla luce di quanto osservato, non si comprende, pertanto, come un impianto che combina produzione di energia elettrica e coltivazione agricola (l’agrivoltaico) possa essere assimilato a un impianto che produce unicamente energia elettrica (il fotovoltaico), ma che non contribuisce, tuttavia, neppure in minima parte, alle ordinarie esigenze dell’agricoltura.Contrariamente a quanto accade nei progetti che utilizzano la metodica fotovoltaica, infatti, nell’agrivoltaico le esigenze della produzione agricola vengono soddisfatte grazie al recupero, da un punto di vista agronomico, di fondi che versano in stato di abbandono”.

Conclude il Consiglio di Stato statuendo che, gli enti coinvolti nel procedimento autorizzativo non possono limitarsi ad applicare le previsioni relative agli impianti fotovoltaici neanche sotto il profilo della valutazione degli impatti cumulativi, ma sono tenuti a condurre una approfondita istruttoria in relazione alle specifiche caratteristiche del progetto e a valutare la sua reale compatibilità paesaggistica, tenendo nella dovuta considerazione che gli impianti agrivoltaici sono in grado di garantire la coltivazione agricola del fondo su cui insistono.

Tale arresto giurisprudenziale, ha certamente aiutato ed aiuta a risolvere casi simili, ma potrebbe non essere sufficiente a ridurre le incertezze in fase applicativa delle norme del d.lgs. n. 190/2024 (c.d. Testo Unico FER) che definiscono le ipotesi di cumulo tra progetti, caratterizzandole con la presenza di “impianti della medesima tipologia” (cfr. art.8 comma 3 del d.lgs.n.190/2024).

Nella prima versione del TU FER, infatti, all’art. 4 dedicato alle definizioni manca la definizione di impianto agrivoltaico, elemento che l’art. 2 comma 1 lett. c) del d.l. n.175/2025 è diretto a superare, con il positivo effetto di assicurare maggiore certezza del diritto a tutti gli operatori del settore, che potranno oggi ancorarsi a una norma di rango primario per definire il progetto di impianto agrivoltaico come radicalmente diverso da quello di impianto fotovoltaico. La definizione di impianto agrivoltaico sotto il profilo della sua rilevanza per l’identificazione del regime autorizzativo applicabile, risulta inoltre incentrata esclusivamente sulla sua capacità di preservarela continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione”, senza che risulti dirimente la qualificazione del progetto come “agrivoltaico avanzato”, ulteriore elemento chiarificatore rispetto alla disciplina previgente.

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*Avv. Paola Bologna, Counsel Eversheds Sutherland per il Dipartimento di Diritto Amministrativo

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