L'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori non fornisce alcuna indicazione utile alla definizione del sindacato maggiormente rappresentativo, limitandosi a disporre (prima della parziale abrogazione) che le Rsa possono essere costituite, tra l'altro, nell'ambito delle «associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale». Era dunque inevitabile che la definizione del sindacato maggiormente rappresentativo fosse demandata alla giurisprudenza, le cui pronunce sul punto sono numerose.
LE MASSIME
Società e imprese - Società in house - Natura privatistica.
La società in house, pur costituendo una longa manus dell'amministrazione controllante sul piano organizzativo, è una vera e propria società di natura privata, dotata di una sua autonoma soggettività giuridica rispetto all'ente pubblico socio, con conseguente assoggettamento alle regole di diritto comune in campo societario, ex articolo 1, comma 3, del Dlgs 19 agosto 2016 n. 175; ha quindi carattere privatistico sul piano dello status generale, venendo considerata enti pubblico solo in quei settori in cui vi sia una norma espressa ed eccezionale di equiparazione ai soggetti pubblici.
Società e imprese - Società in house - Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Rapporto di lavoro - Esclusione.
La richiesta di accesso agli atti relativa a un accordo conciliativo sindacale stipulato da una società in house è un'istanza rivolta a un soggetto di diritto privato, sottratto pertanto alla disciplina sull'accesso agli atti di cui all'articolo 22 e seguenti, legge 7 agosto 1990 n. 241, in virtù dell'assenza del requisito della soggettività pubblica e della conseguente non configurabilità di un "documento amministrativo" ex articolo 22, comma 1, lettera d), legge n. 241 del 1990, afferendo il documento all'attività, tout court privatistica e avulsa dai profili di pubblico interesse, di gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti con la società in house.
Società e imprese - Società in house - Atto amministrativo - Accesso civico - Configurabilità.
In presenza di una richiesta di accesso agli atti relativa a un accordo conciliativo sindacale stipulato da una società in house non è configurabile il cosiddetto "accesso civico generalizzato" di cui all'articolo 5 del Dlgs 14 marzo 2013 n. 33, esperibile nei confronti degli enti di diritto privato alla condizione che esercitino funzioni amministrative o attività di pubblico interesse, non ricorrendo l'esigenza, declamata dalla norma, di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
Atti e provvedimenti amministrativi - Accesso ai documenti - Accesso civico - Presupposti.
Presupposto imprescindibile di ammissibilità dell'istanza di accesso civico è la sua vocazione "generale", che lo differenzia dall'accesso documentale, proteso alla tutela di interessi conchiusi entro la sfera giuridica del soggetto richiedente; lo stesso non è pertanto configurabile a fronte di un'istanza motivata da un interesse conoscitivo sganciato dalle finalità tipiche dell'accesso civico generalizzato, sostanziantisi nell'arricchimento della dinamica democratica e partecipativa dei cittadini all'esercizio del potere pubblico e nella garanzia del buon andamento.
Atti e provvedimenti amministrativi - Accesso ai documenti - Accesso civico - Dati personali - Controinteresse - Bilanciamento.
Nell'ipotesi in cui l'istanza di accesso civico involga dati personali, vertendosi su una delle eccezioni relative contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 5-bis), del Dlgs 14 marzo 2013 n. 33, è rimesso all'Amministrazione il compito di effettuare un proporzionato e adeguato bilanciamento tra l'interesse pubblico alla conoscibilità e il danno all'interesse-limite alla riservatezza, secondo il criterio del cosiddetto "harm test"; in presenza di accesso civico il contemperamento tra gli interessi in gioco deve essere condotto con ancor maggior rigore, trattandosi di accesso "massivo", per cui, in presenza di controinteressi rilevanti (cosiddetti "interessi limite"), deve aversi riguardo alla massimizzazione della tutela della segretezza in danno della trasparenza
La sentenza del Consiglio di Stato oggetto del presente commento riveste un particolare rilievo poiché affronta un nodo interpretativo particolarmente delicato del diritto amministrativo, e cioè la natura giuridica delle società in house. Si tratta infatti di una questione che ha visto contrapporsi i diversi orientamenti formulati sul punto dalla giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa e dalla dottrina, e dalla cui diversa impostazione seguita derivano considerevoli conseguenze in termini...


