Patto di famiglia: imposta sulle donazioni ed esenzione per il discendente che prosegue l'attività
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sulle successioni e donazioni - Aliquote - Imposta sulle successioni - Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta - Dichiarazione - In genere patto di famiglia - Imposta sulle donazioni - Applicabilità - Limiti - Esenzione di cui all'art. 3, comma 4 - Ter, d.lgs. n. 346 del 1990 - Ambito applicativo - Liquidazioni operate in favore dei legittimari - Esclusione - Ragioni.
Il patto di famiglia è assoggettato all'imposta sulle donazioni, sia per quanto concerne il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie, operato dall'imprenditore in favore del discendente beneficiario, sia relativamente alla liquidazione della somma corrispondente alla quota di riserva, calcolata sul valore dei beni trasferiti, effettuata dal beneficiario in favore dei legittimari non assegnatari. Il pagamento dell'imposta va però escluso qualora ricorra l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346 del 1990, che si applica solo alle ipotesi di trasferimento d'azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario che si impegni a proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o a detenere il controllo societario per un periodo non inferiore a cinque anni, giammai, quindi, alle liquidazioni operate dal discendente in favore di altri legittimari, sia perché trattasi di previsione di stretta interpretazione, sia in considerazione della "ratio" normativa, volta a favorire la prosecuzione dell'azienda da parte dei discendenti.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 24 dicembre 2020 n. 29506
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sulle successioni e donazioni - Aliquote - Imposta sulle successioni - Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta - Dichiarazione - In genere imposta sulle donazioni - Patto di famiglia - Imponibilità - Criteri.
Il patto di famiglia di cui all'art. 768-bis c.c. è assoggettato ad imposta sulle donazioni con riferimento sia al trasferimento d'azienda (o della partecipazione) dal disponente al discendente, salve le ipotesi di esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 349 del 1990, sia alla corresponsione della somma compensativa della quota di legittima dell'assegnatario dell'azienda (o della partecipazione) ai legittimari non assegnatari, assumendo in quest'ultima ipotesi rilevanza l'aliquota e la franchigia relativa al rapporto tra assegnatario e legittimario.
• Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 19 dicembre 2018 n. 32823
Tributi - Successioni e donazioni - Trasferimento di azienda o di partecipazioni societarie - Patto di famiglia - Considerazione come donazione tra fratelli - Tassazione.
Il patto di famiglia previsto dall'articolo 768-bis del Codice civile è soggetto a imposta sulle donazioni sia per il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni dal disponente al discendente sia per la corresponsione della somma compensativa della quota di legittima dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni ai legittimari non assegnatari. Quest'ultima corresponsione è però soggetta a imposta in base all'aliquota e alla franchigia relativa a quello tra assegnatario e legittimario anziché a quelle relative al rapporto tra disponente ed assegnatario ovvero a quello tra disponente e legittimario.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 19 dicembre 2018 n. 32823
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