Comunitario e Internazionale

Pensione per incapacità totale al lavoro: rileva la cura dei figli in altro Stato Ue

Il diritto di libera circolazione dei cittadini dell’Unione comporta la rilevanza anche dei periodi che pesano nel calcolo della pensione, ma che sono stati svolti in un diverso Paese della Ue

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di Paola Rossi

La Corte di giustizia ha chiarito che in nome della libera circolazione dei cittadini all’interno dell’Unione europea lo Stato deve riconoscere - ai fini del calcolo della pensione per incapacità totale al lavoro - anche tutti i periodi maturati in altro Paese membro a titolo di cura dei figli. Il diritto fondamentale alla libertà di circolazione riconosciuto ai cittadini della Ue si traduce nella presa in considerazione di tutta l’attività lavorativa o dei diritti conseguiti in uno Stato membro diverso da quello che è chiamato a erogare il trattamento previdenziale. Ovviamente il cittadino deve trovarsi nella situazione di aver maturato il diritto a tale riconoscimento in base alla legislazione nazionale del Paese tenuto al versamento della pensione. Lo ha affermato la Cgue con la sentenza sulla causa C-283/21.

Il caso a quo
Una cittadina tedesca che, dopo aver vissuto nei Paesi Bassi, è poi tornata a risiedere in Germania percepisce in quest’ultimo Stato una pensione per incapacità totale al lavoro. Dinanzi ai giudici tedeschi essa contesta il fatto che i periodi di cura dei suoi due figli, che aveva maturato nei Paesi Bassi, non siano stati presi in considerazione nel calcolo di tale pensione.

Il giudice chiamato a pronunciarsi sulla controversia ha chiesto alla Corte di giustizia se tale mancata presa in considerazione dei periodi maturati in un altro Stato membro a titolo di cura dei figli sia compatibile con il diritto dell’Unione.

La risposta della Cgue sul ricorso e in generale
La Corte constata anzitutto che l’interessata non soddisfa le condizioni della legislazione europea sul coordinamento dei sistemi previdenziali nazionali per la presa in considerazione di tali periodi. Infatti, ella non ha esercitato un’attività subordinata o autonoma in Germania né prima né alla data in cui ha iniziato ad allevare i figli. Tanto precedentemente quanto successivamente a tali periodi, vi ha invece maturato dei periodi di assicurazione a titolo di periodi di formazione o di attività professionale.

Inoltre, la Corte osserva che la Germania è l’unico Stato membro competente per la concessione della pensione di cui trattasi. Infatti, l’interessata non ha alcun diritto a tale pensione nei Paesi Bassi, poiché non vi ha mai lavorato. Pertanto, i periodi controversi non possono essere presi in considerazione in quest’ultimo Stato.

In una situazione del genere, dal diritto di cui dispongono i cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri deriva che lo Stato membro debitore della pensione per incapacità totale al lavoro (in questo caso la Germania) deve prendere in considerazione i periodi maturati in un altro Stato membro a titolo di cura dei figli (in questo caso i Paesi Bassi).

Infatti, nella situazione di cui trattasi, esiste un collegamento sufficiente tra i periodi di cura dei figli e i periodi di assicurazione maturati dall’interessata a motivo dell’esercizio di un’attività professionale nello Stato membro debitore della pensione. La circostanza che l’interessata non abbia versato contributi in tale Stato membro durante alcuni periodi che, nella sua legislazione nazionale, sono equiparati a periodi di assicurazione e, in particolare, né prima né immediatamente dopo i periodi di cura dei figli, non è tale da escludere l’esistenza di questo collegamento.

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