Per invalidità permanente da macrolesione si presume diminuita la capacità lavorativa specifica
Il presupposto per il riconoscimento del lucro cessante per la derivata impossibilità di proseguire la precedente attività di lavoro è oggetto di prova presuntiva nel caso di gravi lesioni subite con l’infortunio
A fronte di una macrolesione riconosciuta come danno biologico al 48% di invalidità permanente opera la presunzione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica per l’autotrasportatore titolare di ditta individuale che abbia subito lo schiacciamento di un arto inferiore.
La Corte di cassazione civile - con la sentenza n. 25156/2025 - ha definito illogico il ragionamento dei giudici che in mancanza di espletamento di prova mirante a determinare puntualmente la lesione della capacità lavorativa specifica da cui deriva il lucro cessante da risarcire non abbia ritenuto operante la presunzione a fronte di una macrolesione e della particolare attività lavorativa svolta dal danneggiato. Infatti, in un caso come quello specifico di chi faccia il camionista e si trovi a patire un’invalidità permanente di tale entità non è negabile l’operatività dell’orientamento giurisprudenziale sulla presunta incidenza negativa dell’invalidità subita in ordine alla capacità del soggetto di proseguire con i medesimi risultati il proprio lavoro precedente all’infortunio. Da tale presunzione deriva la necessità di accertare il lucro cessante per il danneggiato e il riconoscimento in suo favore del commisurato risarcimento alla perdita patrimoniale subita.
Infine, va sottolineato come discutibile il ragionamento del Ctu che a fronte della menomazione dell’arto inferiore di un camionista titolare di ditta individuale dedicata ai trasporti pesanti abbia concluso che il danneggiato non avrebbe patito alcun lucro cessante potendo comunque dedicarsi proficuamente alla conduzione di mezzi leggeri.