Perfezionamento della notifica alle Sezioni unite
Saranno le Sezioni unite a stabilire in che modo provare la regolarità della notifica via posta in caso di irreperibilità relativa del destinatario. Sul punto la norma di riferimento generale (legge 890/1982, articolo 8, quarto comma ) prevede che l’operatore sia obbligato a comunicare al destinatario il compimento delle formalità e del deposito del piego presso l’ufficio postale. Notizia da dare con «avviso in busta chiusa con lettera raccomandata e avviso di ricevimento». Sulla questione però la lettura della Cassazione è tutt’altro che pacifica. In particolare sulla necessità, o meno, di dimostrare il ricevimento della lettera raccomandata, la cosiddetta Cad, la Corte di legittimità si è espressa in modo difforme, come segnalato dall’ufficio del massimario. Ora i giudici della sezione tributaria (ordinanza interlocutoria 21714) chiedono alle Sezioni unite di mettere il punto, su una questione di particolare importanza viste le ovvie e immediate ricadute, che la soluzione può avere, non solo per quello che riguarda gli atti di imposizione fiscale, ma anche per quelli relativi alla materia civile, amministrativa e penale. E questo tutte le volte, e non sono poche, in cui l’ufficiale che notifica si affida al servizio postale.
La Sezione remittente ricorda che secondo un primo orientamento, legato proprio ad un accertamento tributario, la notifica, nel caso l’agente non possa recapitare l’atto, si perfezione per il destinatario entro la dead line di 10 giorni dall’invio della raccomandata con l’avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito presso l’ufficio postale. Secondo questa tesi dunque per la ritualità basta la prova della spedizione della Cad, ma non anche della sua avvenuta ricezione da parte del destinatario. Un principio, adottato sulla scia della generale nozione di conoscenza legale, e sulla consapevolezza della difficoltà di esigere, in caso di notificazione a mezzo posta, la concreta conoscenza dell’atto da parte della persona a cui è indirizzato . La soluzione è dunque considerare sufficiente l’ingresso dell’atto nella sfera di conoscibilità del soggetto al quale è rivolto, nei modi fissati dalla legge.
Con un indirizzo più recente però la Cassazione è arrivata a conclusioni opposte. I giudici di legittimità hanno, infatti, affermato che la prova del perfezionamento del procedimento di notifica, nel caso in cui il destinatario sia irreperibile, va fornita esibendo in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata che contiene la comunicazione di avvenuto deposito. In quanto solo l’esame della Cad consente di verificare che il destinatario sia effettivamente venuto a conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale, garantendo così il suo diritto di difesa.
Questa chiariscono i giudici del rinvio ,la massima contenuta nella sentenza capofila (sentenza 5077/2019) poi seguita da altre dello stesso tenore in linea con una lettura costituzionalmente orientata, che considera non prescindibile la prova della conoscibilità in nome di una effettiva tutela del diritto di difesa, assicurato dall’articolo 24 della Carta.
Corte di cassazione – Sezione tributaria – Ordinanza interlocutoria 8 ottobre 2020 n.21714