Piano del consumatore escluso se le garanzie sono contratte a favore di società
La Cassazione, sentenza n. 29746 depositata oggi, ha confermato il diniego dell’omologa del piano di ristrutturazione per il socio fideiussore di due Srl
No alla omologa del piano di ristrutturazione del consumatore se i debiti sono stati contratti con fideiussioni a favore di società di cui il richiedente era socio (di maggioranza) e aveva ricoperto ruoli di amministrazione (fino a poco prima). Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 29746 depositata oggi, respingendo il ricorso di una donna.
Dopo l’omologa da parte del Tribunale di Cremona, le società creditrici avevano contestato la qualifica di consumatore in capo alla debitrice. E la Corte di appello di Brescia ha accolto il reclamo in quanto: (i) i debiti principali derivavano da fideiussioni a favore di società di cui l’istante era socia di maggioranza (80% e il 60%) e in cui aveva ricoperto ruoli di amministratore; (ii) le fideiussioni erano state rilasciate subito dopo la cessazione degli incarichi, ma quando ancora era socia di maggioranza; (iii) la gran parte dei debiti non erano “estranei” alla sua attività imprenditoriale, essendo direttamente collegati alle garanzie prestate.
Per la Prima sezione civile, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Ue, non si può automaticamente affermare che il garante di un professionista sia solo per questo qualificabile come “non consumatore”; tuttavia la qualifica di “consumatore” spetta solo alle persone fisiche. E qualora svolgano attività imprenditoriale o professionale potranno ancora essere considerati tali soltanto quando gli eventuali contratti siano conclusi per la “soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività”.
Tornando al caso concreto non possono dunque essere trascurate la qualità di amministratore della società garantita assunto e la detenzione di una partecipazione non trascurabile.
Secondo la Corte di giustizia, infatti, è consumatore colui che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, ma ciò non significa che se tale attività sia svolta da altri l’assunzione del debito, in sé, sia coerente con lo statuto del consumatore. Dunque, se la prestazione di garanzia rafforza l’attività d’impresa altrui e intercetta un interesse diverso da un mero sostegno esterno rientra nella nozione unionale di ‘collegamento funzionale’ (Cgue C-534/15).
E nel caso concreto la Corte di appello aveva accertato che le fideiussioni erano contratte per scopi “chiaramente estranei alla sua sfera privata”, essendo “nell’interesse di due società commerciali”.
Più in generale, la Cassazione ricorda che la definizione di consumatore dell’art. 2 CCII (salva la precisazione relativa ai soci) non differisce, nella sostanza, da quella dettata dalla legge n. 3/2012, ricalcando peraltro la precedente del codice del consumo, art. 3 Dlgs 6 settembre 2005 n. 206. E allora, prosegue, il “corredo interpretativo” maturato sotto le precedenti leggi è ancora attuale e qui applicabile in relazione al profilo soggettivo del socio fideiussore. Si deve infatti ritenere “consumatore” solo il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa.







