Con la lunga e articolata decisione in commento, per risolvere un contrasto insorto in senso alla Suprema corte, le sezioni Unite affrontano il tema del giudicato implicito sulle questioni pregiudiziali di rito e sui limiti della rilevabilità d'ufficio delle nullità

Corte di cassazione - Sezioni Unite civili - Sentenza 29 agosto 2025 n. 24172 - Stralcio - Presidente D'Ascola; Relatore Vincenti; Pm - conforme - Pepe

LA MASSIMA

Processo civile - Nullità - Rilevabile d'ufficio - Omessa pronuncia della nullità ad opera del giudice - Onere della parte interessata d'impugnare la decisione censurando l'omessa pronuncia - Limiti - Vizi espressamente indicati come rilevabili «in ogni stato e grado» e vizi relativi a questioni «fondanti» - Possibilità per il giudice dell'impugnazione del rilievo d'ufficio dell'omessa pronuncia della nullità - Fattispecie - Domanda di responsabilità aggravata proposta in processo diverso rispetto a quello in cui si è tenuta la condotta illecita. (Cpc, articoli 96, 112, 157, 159, 161, 276, 324 e 329)

Qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex articolo 161, comma 1, del Cpc, rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio. A tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, «in ogni stato e grado» e i vizi relativi a questioni «fondanti», la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione d'appello che d'ufficio, nonostante il dispiegamento del contraddittorio in sede di comparse conclusionali e memorie di replica in primo grado, ha rilevato l'inammissibilità della domanda di condanna per responsabilità aggravata proposta in un diverso, separato e successivo giudizio rispetto a quello in cui si lamentava essere stata tenuta la condotta illecita).

Con la lunga e articolata decisione in commento, per risolvere un contrasto insorto in senso alla Suprema corte, le sezioni Unite affrontano il tema del giudicato implicito sulle questioni pregiudiziali di rito e sui limiti della rilevabilità d'ufficio delle nullità: si tratta, dunque, come si coglie facilmente e immediatamente, di una pronuncia che si impone all'attenzione di qualsiasi operatore del processo civile, sotto i profili sia teorico, sia pratico-applicativo e che merita di essere considerata...

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