Amministrativo

Provvedimento di ammonimento per stalking, si può ricorrere al prefetto

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di Guglielmo Saporito

Nel caso in cui il Questore emetta un provvedimento di ammonimento per stalking (art. 8 L. 38/2009), e successivamente la persona che si ritiene danneggiata non proponga querela a norma dell'art. 612 bis del codice penale, vi può essere un ricorso gerarchico al prefetto (organo sovraordinato) per ottenere l'annullamento del provvedimento del Questore. Il Prefetto, sua volta, è tenuto ad esprimersi in modo coerente ai fatti che gli sono illustrati: in particolare, se l'ammonimento è avvenuto a causa di comportamenti assillanti o vessatori, mediante l'invio di numerosi SMS e lettere manoscritte, pedinamenti e appostamenti sotto casa all'indomani della conclusione di un relazione, occorre tuttavia dare il giusto peso anche alla circostanza che la persona destinataria del comportamento assillante non abbia lasciato trasparire minacce o messaggi intimidatori, che generassero paura. In questa situazione, se il provvedimento di ammonizione da parte del Questore non evidenzi alcuno specifico comportamento che renda ragionevole o verosimile il timore che si possa trascendere con azioni imprevedibili e spropositate, l'ammonito si può rivolgere in sede gerarchica al Prefetto e quest'ultima autorità dovrà superare le perplessità del Questore attuando una specifica attività investigativa. In particolare, il Prefetto dovrà confermare o meno la fondatezza di quanto dichiarato nella richiesta di ammonimento, specificando i comportamenti ritenuti potenzialmente pericolosi o che generino ansia. Se tutto ciò manca nel provvedimento del Prefetto, il Tribunale amministrativo può sospendere il rigetto del ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Questore, provvedendo con ordinanza in modo tale che il Prefetto riesamini la posizione della parte ricorrente, riaprendo l'istruttoria e convocando la parte stessa ed i testimoni per un'audizione: il tutto entro 60 giorni, considerando che la procedura ha carattere di urgenza.

TAR Lombardia - Brescia, sez.I, n. 279 del 7/04/2016

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